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La sentenza dell'Antitrust: tutta la verità
iciale della sua reale statuizione.-
Il contenuto effettivo della sentenza, infatti, è ben distante e diverso da quello che i suddetti titoli lascerebbero intendere.-
La sentenza, infatti, è stata resa in confronto alle tre principali associazioni di agenti immobiliari presenti sul Territorio, cioè la Fiaip, la Fimaa Italia e l’Anama, le quali sono state condannate al pagamento di una multa complessiva di 141.100 euro per aver influenzato il mercato delle contrattazioni delle provvigioni degli agenti immobiliari.-
Queste associazioni, infatti, sono state riconosciute colpevoli di aver influenzato il mercato delle provvigioni stabilendo le percentuali minime alle quali i loro aderenti si devono attenere con rischio di sanzioni nell’ipotesi in cui tali minimi vengano violati.-
Tali prescrzioni, secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono “idonee ad incidere sulle politiche di prezzo per i servizi di intermediazione immobiliare e pertanto idonee a pregiudicare gli interessi dei consumatori”.
Per l’Antitrust si tratta di “intesa idonea a restringere le regole della formazione dei prezzi” con conseguente soppressione per i consumatori della possibilità di prendere decisioni autonome”, ciò che porterebbe ad un “artificioso innalzamento dei prezzi”.
In definitiva le associazioni sono state condannate per aver imposto ai loro aderenti un limite minimo nella determinazione delle provvigioni, andando così a ledere gli interessi dei consumatori, in quanto non possono sussistere limiti di sorta sia nella misura massima che in quella minima essendo lasciata la determinazione delle provvigioni solo al gioco della trattativa tra consumatore ed agente immobiliare.-
Questa la verità e l’unico contenuto effettivo della sentenza.-
Da ciò discende che restano immutati, ma anzi ancor più fortemente confermati i principi in materia provvigionale da sempre in vigore.-
Norma di riferimento è innanzitutto quella codicistica.
L’art. 1755 del Codice Civile, rubricato “Provvigione”, dispone che “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
Dall’esame della norma si ricava immediatamente che il primo criterio di determinazione della provvigione è quello pattizio.
Solo in mancanza di accordo delle parti, scelto in via privilegiata dal Legislatore qual...

... continua
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