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Se l'investitore ha diritto ad ottenere copia della documentazione inerente l'investimento (Bond Argentini).-
Bond argentini e diritto del consumatore ad ottenere la copia dei contratti
Tribunale Bari, sentenza 11.11.2005 n° 2513

In tema di contratti di intermediazione finanziaria il diritto alla consegna dei documenti sottoscritti dall'investitore trova fondamento nell'art. 28, comma quinto, della delibera Consob n. 11522/98, il quale attua con riferimento ai servizi di investimento la prescrizione di cui all'art. 119, comma quarto, d. lgs. n. 385/1993. Il rapporto obbligatorio non concerne dunque il diritto alla formazione del documento (che attiene all'oggetto della prestazione dell'intermediario), ma il mero diritto alla consegna dei documenti in possesso della banca, indipendentemente dalla circostanza quindi se la banca abbia o meno il dovere di predisporli. Il fatto costitutivo è il mero possesso da parte della banca del documento (e non l'obbligo di predisposizione del documento) ed ove la banca contesti l'esistenza del possesso, è onere della parte attrice provare il fatto costitutivo. Il deposito nel proprio fascicolo non integra l'adempimento della obbligazione sicchè la domanda per tali documenti merita accoglimento.-
Il Tribunale di Bari torna sul tema dei Bond Argentina, soffermandosi questa volta ad esaminare il diritto dell'investitore ad ottenere dall'intermediario copia di tutta la documentazione sottoscritta in occasione dell'investimento.-
Con la sentenza n. 2513 del giorno 11-17/11/2005 il Tribunale di Bari ribadisce il principio di obbligo in capo all'intermediario di consegnare all'investitore copia della documentazione sottoscritta e che, in ogni caso, la consegna deve ritenersi adempiuta con il mero deposito della documentazione nel fascicolo del giudizio pendente. Incombe però all'investitore l'onere di provare il fatto costitutivo, rappresentato dal possesso da parte dell'intermediario dei documenti di cui si chiede la consegna.-

Tribunale di Bari, Pres. Luigi Di Lalla, Rel. Enrico Scoditti, sentenza n. 2513 dell’11-17/11/2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile del Tribunale di Bari, composta dai signori magistrati:
dott. Luigi Di Lalla Presidente;
dott. Nicola Magaletti Giudice;
dott. Enrico Scoditti Giudice rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 13257 dell’anno 2004
TRA
XXX, elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell' avv. Massimo Melpignano che la rappresenta e difende
- OPPOSTA -
CONTRO
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.a. r.l., elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell' avv. YYY, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. YYY
- OPPONENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/11/2004 XXX, esponendo di avere, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.a. r.l., effettuato i due investimenti finanziari cod. titolo 1092032 Rep. Argentina 8.125% in data12/4/2000 e cod. titolo 0652729 Rep. Of. Argentina in data 25/2/2002 e che la banca non aveva ottemperato alla richiesta, in relazione a tali prodotti finanziari, di copia della documentazione contrattuale della quale la legge prescrive la consegna, chiedeva al Presidente del Tribunale di Bari ingiunzione di consegna nei confronti di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.a. r.l. dei seguenti documenti: 1) documento comprovante il rifiuto da parte della ricorrente a fornire notizie circa l'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari; 2)documento sugli obiettivi finanziari; 3) documentazione comprovante l'avvenuta informazione da parte dell'intermediario finanziario alla ricorrente della non adeguatezza delle operazioni di investimento; 4) documento attestante l'avvenuta preventiva informazione all'investitore circa la natura e l'estensione del conflitto di interesse, nonché il consenso scritto dell'investitore alle operazioni in conflitto; 5) prospetti informativi delle operazioni di investimento con attestazione di avvenuta ricezione del prospetto sottoscritta dalla parte ricorrente; 6) rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte commissioni ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni. Con decreto di data 16/11/2004 l’ autorità adita accoglieva la domanda. Con atto di citazione notificato in data 3/1/2005 Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.a. r.l. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Bari. Esponeva l' opponente che insussistente era la prova scritta del diritto alla consegna dei documenti e che comunque non ricorrevano i presupposti di fatto e di legge del diritto dedotto. Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto della opposizione. Disposto il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, trovando applicazione l'art. 1 d.lgs. n. 5/2003, all'esito della discussione orale all'udienza del 19/10/2005 la causa passava in...

... continua
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