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QUESITO N. 115 Se č valido il contratto d’affitto a conduttore non coltivatore diretto non stipulato per iscritto e non trascritto
QUESITO: Se č valido il contratto d’affitto a conduttore non coltivatore diretto non stipulato per iscritto e non trascritto.-
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La disciplina del contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto č contenuta nella Legge n. 203/1982, artt. 22, 23 e 24.-
L’art. 22 della suddetta Legge stabilisce che “la durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto … č di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell’ultimo contratto …”.-
Il successivo art. 23, poi, estende esplicitamente tutta una serie di norme, previste per l’affitto a coltivatore diretto al contratto d’affitto a conduttore non coltivatore diretto, segnando in tal modo un significativo accostamento di questa categoria di conduttori a quella degli affittuari coltivatori diretti.-
L’art. 23, tuttavia, nell’elencare esplicitamente le norme previste per l’affitto a coltivatore diretto che si applicano anche all’affitto a conduttore non coltivatore diretto, non richiama l’art. 41 della Legge 203/1982 ai sensi del quale “i contratti agrari ultranovennali …, anche se verbali e non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi”.-
Il mancato richiamo di tale norma ha indotto parte della Dottrina a ritenere non valido il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto non stipulato per iscritto e non trascritto.-
Tale tesi del resto č condivisa dalla prevalente Giurisprudenza.-
Ex multis Corte di appello di Potenza, 18 aprile 1986 in Riv. dir. agr. 1987, II,337: “Il contratto d'affitto a conduttore non coltivatore diretto, stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, dovendo avere una durata di quindici anni e quindi superio...

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