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Se fra le facoltà dell'amministratore di condominio, rientri anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di violazioni del regolamento, ove lo stesso preveda tale possibilità.-
Potere dell'amministratore di condominio di irrogare sanzioni ai condomini
Cassazione , sez. II civile, sentenza 26.06.2006 n° 14735

Fra le facoltà dell'amministratore di condominio, ai sensi dell’articolo 70 disp. att. c.c., rientra anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di violazioni del regolamento, ove lo stesso preveda tale possibilità.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 26 giugno 2006 n. 14735, precisando che al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, l’amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex lege (articolo 1130 comma 1 c.c.) a curare l’osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all’abitabilità dell’edificio.

Suprema Corte di Cassazione
Sezione II Civile
Sentenza 26 giugno 2006 n. 14735
(Presidente Corona – Relatore Ebner)
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 8.10.1999, B.G. conveniva P.P., amministratore del Condominio di via ........, n. ..... di Sestri Levante, innanzi al Giudice di Pace di quella città. L’attore in primo luogo assumeva l’erroneità della spesa addebitatagli per il consumo dell’acqua potabile e chiedeva quindi il rimborso di quanto(lire 948.448) versato in più rispetto al dovuto. Inoltre, si doleva che la battitura di panni e di tappeti nonché lo scuotimento di tovaglie da tavola dai piani superiori avvenisse oltre l’orario previsto dal regolamento di condominio nonché dal regolamento di polizia urbana e fosse effettuato da tutte le finestre, anziché soltanto da quelle prospicienti la pubblica via. Lamentava, altresì, l’attore, che uno stendibiancheria posto al quinto piano dello stabile (fuori della finestra dell’int. 8), sul muro perimetrale, fosse di turbamento al decoro architettonico dell’edificio. Infine, l’attore censurava l’inerzia dell’amministratore, il quale - benché più volte invitato ad intervenire al riguardo - non aveva invece adottato alcun provvedimento. Il convenuto P. si costituiva dapprima in proprio e successivamente (a seguito del dichiarato intento del B. di voler procedere nei confronti del condominio) quale amministratore pro tempore del condominio. Nel corso del giudizio l’attore rinunciava alla domanda di rimborso di quanto asseritamente versato in eccedenza per il consumo dell’acqua potabile. Il Giudice adito, con sentenza 321/00, dichiarava il P. tenuto a far osservare le norme del regolamento condominiale, seguendo le vie più opportune, relativamente agli orari ed ai luoghi di battitura dei panni e dei tappeti, nonché allo scuotimento delle tovaglie. 2. La sentenza veniva appellata dal P. il quale eccepiva in primo luogo l’incompetenza per materia e per valore del Giudice adito per essere stata proposta una domanda in parte di valore indeterminato,rientrante nella competenza del Tribunale, ed in parte diretta a far valere l’inadempienza dell’amministratore rispetto al mandato conferitogli: materia, questa, del pari estranea a quella attribuita al Giudice di Pace. Nel merito, poi, l’appellante assumeva l’erroneità della decisione,per non avere il Giudice di Pace tenuto conto che per ritenere censurabile il comportamento dell’amministratore, occorreva che fosse stata accertata la responsabilità dei singoli condomini per le attività contrarie al regolamento, mentre il B.,che ne aveva interesse, non aveva fornito alcuna prova al riguardo. Infine, l’appellante contestava la regolamentazione delle spese adottata dal primo Giudice. Costituitosi nel grado, il B. chiedeva il rigetto dell’appello. Con sentenza 1337/00, depositata l’11 settembre 2002, il Tribunale di Chiavari rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle relative spese. In ordine alla sollevata questione di competenza,ne rilevava la fondatezza: tuttavia,ritenendo la insussistenza di alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice contemplata dall’articolo 354 Cpc,decideva la controversia nel merito. In proposito, i Giudici di appello rilevavano che il P. era stato chiamato dal B. a rispondere del proprio operato negligente ed omissivo a fronte delle indicate violazioni del regolamento condominiale,e che l’indicata situazione di fatto - del resto non contestata dallo stesso P. - bene giustificava il convincimento cui era giunto il primo Giudice. Ad avviso del Tribunale doveva inoltre tenersi conto che il regolamento condominiale prevede delle sanzioni pecuniarie per i condomini che si siano resi responsabili di infrazioni al regolamento stesso e che in tal caso l’amministratore ha il potere di applicare tali sanzioni ai trasgressori; mentre il P.,in tale veste,non aveva assunto alcuna iniziativa atta ad impedire le violazioni del regolamento, né assunto alcun provvedimento sanzionatorio. 3. Avverso tale sentenza,notificata il 5 novembre 2002, ha proposto ricorso per cassazione il P. con atto notificato il 23 dicembre 2002,sostenuto da due mezzi di doglianza. Resiste con controricorso il B..
Motivi della decisione
3.1 Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione delle norme sul contraddittorio, per avere il Tribunale deciso ultra petita. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l’appello contro la sentenza di primo grado era sta...

... continua
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