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Modalità di esecuzione delle visure catastali.-
Agenzia del Territorio: modalità di esecuzione delle visure catastali
In conformità a quanto previsto dai commi 21 e 22 dell'articolo 7 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare che "Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio", l'Agenzia del Territorio ha emanato un Provvedimento diretto ad individuare le modalità di esecuzione delle visure catastali.
In generale si stabilisce che "Le visure rilasciate dall’Agenzia del territorio costituiscono l’informazione primaria ed originale delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non contengono attestazione di conformità e non costituiscono certificazione". Si intende per:
Atti catastali: l’insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
Elaborati catastali: planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d’ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico; Visure: le consultazioni degli atti e degli elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa. La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.


Provvedimento 12/10/2006 Modalità di esecuzione delle visure catastali. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18/10/2006, n.243 - Serie generale  HYPERLINK "Javascript:;" 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni; Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale; Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 65 - del 18 marzo 2002, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio 27 settembre 2004; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l’art. 7, commi 21 e 22; Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell’art. 7, comma 22, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le prime disposizioni volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali; Dispone: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) Atti catastali: l’insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano; b) Elaborati catastali: planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d’ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico; c) Visure: le consultazioni degli atti e degli elaborati catastali, con o se...

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