Loading…
Immobili di interesse storico-artistico: i presupposti per l'apposizione del vincolo
Immobili di interesse storico-artistico: i presupposti per l'apposizione del vincolo
TAR Toscana-Firenze, sez. I, sentenza 27.11.2006 n° 6030 ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=85&idu=6324" Alessandro Del Dotto)
 HYPERLINK "javascript:window.print()" Stampa  INCLUDEPICTURE "http://www.sentenze.net/images/printer.gif" \* MERGEFORMATINET 

La legge 1° giugno 1939 n. 1089, recante la disciplina della tutela delle cose artistiche e storiche, ai sensi della quale è stato apposto il vincolo che trattasi, all’art. 1 comma 3 stabilisce che: “non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni”. Ora nel caso di specie, quanto all’epoca di realizzazione dell’immobile di proprietà della ricorrente si riferisce nella relazione allegata al decreto di vincolo che la sopraelevazione venne realizzata nel 1949, ciò nondimeno a fronte di tale generica indicazione della data di realizzazione da parte dell’Amministrazione intimata, parte ricorrente eccepisce che in realtà l’opera sarebbe stata realizzata solo nel 1951 e per il vero al riguardo fornisce elementi abbastanza precisi, lì dove cita il numero della licenza edilizia (la n. YY) e la data del rilascio di tale autorizzazione a costruire (28 febbraio 1951).
Le “ragioni” assunte a sostegno della pronunciata dichiarazione di particolare interesse ai fini in esame dell’immobile di proprietà dei ricorrenti sono alquanto generiche se non striminzite, rivelandosi insufficienti a dare un’idea di pregio della consistenza tale da far meritare a alla porzione di fabbricato in questione l’apposizione del vincolo storico-artistico in questione. Invero, la relazione allegata più volte citata si sofferma diffusamente e specificatamente sul piano terreno dell’edificio, quello costituito, appunto, dal padiglione i cui tratti artistici non vengono messi in discussione, ma sul soprelevato appartamento non sono forniti adeguati elementi di giudizio volti a confermate la pregevolezza dell’opera e l’identità dello stile architettonico col piano sottostante, limitandosi il provvedimento impugnato, sempre nella suindicata relazione ad affermare che “ la tensione compositiva ed evocativa” del padiglione “non viene contraddetta neppure dalla sopraelevazione del volume…”: un po’ poco, a dire il vero per giustificare l’applicabilità del regime di tutela artistico-storica ex art. 1 della legge n. 1089 del 1939.
Nella specie non risulta che il procedimento culminato col provvedimento qui impugnato sia stato preceduto dalla preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento stesso e non v’è dubbio che anche in subjecta materia, le disposizioni garantistiche introdotte dalla  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=550" legge 241/90 si rendano perfettamente applicabili lì dove, invero, si è in presenza di determinazioni della P.A. che vedono il cittadino subire, relativamente al suo diritto di proprietà, per effetto del vincolo, una certa compressione della sua sfera giuridica.
Con queste motivazioni, il T.A.R. Toscana ha annullato un decreto della Direzione Generale del Ministero per i Beni e le attività culturali del 1998 con il quale si dichiarava la rilevanza del fabbricato ai fini della legge n. 1089/1939.
La fattispecie era, invero, assai interessante in quanto il decreto andava a “coprire” l’intero immobile, pur senza avere la sufficiente attenzione nel distinguere fra il piano terra (originariamente, vera consistenza dell’immobile, progettato dal prestigioso architetto e professore fiorentino Giovanni Michelucci) e la parte sovrastante, realizzata di seguito negli anni ’50 (il 1949).
Ovvio che, tenuto conto della legge, per cui «non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’ anni», la porzione di fabbricato sovrastante non presentava i presupposti perché gli potesse applicata la disciplina speciale per i beni culturali.
Da qui la secca pronuncia del T.A.R. Toscana, il quale, peraltro, ha sottolineato l’ulteriore vizio di legittimità dovuto alla mancanza di una qualche comunicazione di avvio del procedimento a suo tempo cominciato dalla Direzione del Ministero per l’apposizione del vincolo.
(Altalex, 15 marzo 2007. Nota di  HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=85&idu=6324" Alessandro Del Dotto)

T.A.R.
Toscana - Firenze
Sezione I
Sentenza 27 novembre 2006, n. 6030
(Pres. Vacirca, Est. Romano)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n.2887/98 della Società “X.” S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo D’Antone e Giancarlo Altavilla, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., Via Ricasoli n. 40;
contro
Il Ministero dei beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliataria per legge, nella sua sede, in Firenze, via degli Arazzieri, n.4;
per l’annullamento
Del decreto datato 15 febbraio 1997 con cui il Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali e ambientali ha dichiarato l’interesse particolarmente importante, ai sensi della legge n.1089/39, dell’immobile denominato “Padiglione Bagno la Salute compreso il primo piano del fabbricato, sito in Viareggio, viale Marconi nn.58 e 60 insistente su terreno arenile di proprietà comunale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata; Visti gli atti tutti della causa; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La Società ricorrente è proprietaria, a seguito di acquisto effettuato il 9 febbraio 1988, di un appartamento di civile abitazione posto al piano primo di un preesistente fabbricato insistente su un terreno arenile di proprietà comunale e sito al viale Marconi n. XXXXX del comune di Viareggio. In particolare, come riferito in ricorso, tale appartamento progettato dal geom. Maurizio Vannini e realizzato sulla scorta di licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 1951 (la n. YYY) è soprastante a un preesistente padiglione balneare denominato “La Salute”, progettato a sua volta dall’architetto Giovanni Michelucci. La ricorrente Soci...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione