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QUESITO N. 197: Se è possibile abbattere e ricostruire un muretto a distanza di tre metri dalle villette antistanti
Quesito n. 197: Se è possibile abbattere e ricostruire un muretto a distanza di tre metri dalle villette antistanti.-

Il quesito in oggetto fa riferimento alla problematica giuridica della distanza legale da osservare tra le costruzioni.-
In tale settore, il primo riferimento normativo è il codice civile che disciplina siffatta materia agli articoli che vanno dall’art. 873 c.c. fino all’art. 907 c.c.-
Il codice civile in questo tema dispone il principio in base al quale la distanza non può essere inferiore a tre metri salvo che i regolamenti comunali dispongano altrimenti.-
Tuttavia, tale norma non è applicabile nel caso in questione relativo alla individuazione della distanza da osservare rispetto ad un muretto costruito di fronte a preesistenti villette a schiera.-
In particolare, la norma che qui assume rilevanza è l’art. 878 c.c. che al primo comma, statuisce che “Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’art. 873 c.c. ”.-
Orbene, il muro di cinta è un muro che recinge il fondo, separandolo dal vicino per ragioni di sicurezza, igiene e protezione dai venti.-
Vi è anche da dire che al muro di cinta viene equiparato ogni altro muro isolato che, però, non presenti un'altezza superiore ai tre metri, laddove per muro isolato si intende quel muro che non fa corpo con un edificio e mira esclusivamente alla chiusura del fondo (F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1965, 360).-
L’ipotesi che viene in considerazione nel caso in esame sembra essere, più che quella del muro di cinta, proprio quella del muro isolato soggetta in ogni caso alla stessa disciplina di esenzione della prima.-
Perché si applichi la norma in questione, per entrambe le ipotesi descritte, occorre che il muro presenti tre requisiti essenziali:
- essere fondamentalmente destinato a recingere una determinata proprietà allo scopo di separarla dalle altre, custodirla e difenderla da eventuali intrusioni;
- non superare l'altezza di tre metri;
- costituire un muro isolato, le cui facce, cioè, emergano dal suolo e siano isolate da ogni costruzione.-
Per contro, quei muri i quali non abbiano le caratteristiche e gli scopi del muro di cinta, ed i muri a questo parificati, per il combinato disposto degli artt. 873 c.c. e 878 c.c., costituiscono muri di fabbrica agli effetti delle distanze legali (Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1134, in Giust. civ. Mass., 2000, 213).-
Tuttavia, ai fini della qualificazione come muro di cinta, in ordine al requisito della destinazione, deve farsi riferimento alla funzione prevalente alla quale lo stesso assolve.-
Pertanto, in giurisprudenza è stato riconosciuto che la normativa che rende esenti dal rispetto delle distanze tra l...

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