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QUESITO N. 234: Se è soggetto a revocatoria fallimentare il bene venduto da un soggetto socio di una società di persone che era già stata protestata all’atto della vendita
Quesito 234: Se è soggetto a revocatoria fallimentare il bene venduto da un soggetto socio di una società di persone che era già stata protestata all’atto della vendita.-
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L’ art. 67 Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 così come novellato dal D.L. 14/03/2005, n. 35 convertito in L. 14/05/2005, n. 80 – da ora L.fall.- , disciplina la cosiddetta azione revocatoria fallimentare quale strumento che consente di ricostruire il patrimonio del fallito richiamando in esso beni che ne siano usciti pregiudicando il principio della par condicio creditorum.-
Recita l’art. 67 summenzionato “Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.-
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a)…; b)…; c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
…”.-
Presupposto indispensabile per l’accoglimento dell’azione revocatoria risulta essere, dal tenore della norma, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza dell’impenditore poi fallito, all’epoca del compimento dell’atto revocando.-
E’ necessario provare, dunque, la scientia decoctionis del convenuto in revocatoria.-
Lo stato di insolvenza di cui si richiede la conoscenza corrisponde alla nozione di cui all’art. 5, secondo comma, citata L. fall. per cui esso “si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.-
In particolare, “La dimostrazione della scientia decoctionis può ritenersi raggiunta allorché, alla data dell'atto, risultino numerosi protesti a carico del soggetto poi fallito (per importi anche non elevati)” ( Cfr.  HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\O3%20SUU%20A2006%20N7028%20" Cass. Civ. , sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028 ).-
Ancora, “i protesti cambiari (e, più in generale, di titoli di credito), in virtù del loro carattere di "anomalia" rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, e della loro idoneità a cagionare grave pregiudizio all'imprenditore in termini di perdita dell'indispensabile credito commerciale, possono legittimamente ascriversi al novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, agli effetti della prova presuntiva della "scientia decoctionis" da parte del terzo acquirente, attesane la natura di precoce manifestazione di quello stato di insolvenza riconosciuto e sanzionato - con provvedimento "ex post" - dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il carattere non già di presunzione "iuris et de iure", bensì di mera presunzione semplice di detti protesti ne impone, peraltro, una concreta e puntuale analisi, "quoad probationem", da parte del giudice di merito, da compiersi, in ossequio al disposto degli art. 2727 e 2729 c.c., attraverso una compiuta ed approfondita valutazione di tutti gli aspetti della vicenda processuale a lui sottoposta, con la conseguenza, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito può, sì, assumere rilevanza presuntiva tale da esimere il curatore dall'onere di una ulteriore e più analitica dimostrazione del "thema probandum" (e, più in particolare, dalla prova che l'esistenza degli stessi fossero concretamente conosciuti dal convenuto in revocatoria, con conseguente traslazione su quest'ultimo dell'onere di una - ben possibile - contraria dimostrazione), ma senza che ciò esima il giudicante dall'obbligo di una attenta e complessiva valutazione caso per caso, nella quale possa trovare ampio spazio ed adeguata rilevanza (qualora i prote...

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