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QUESITO N. 282: Se per il cambio di destinazione d’uso funzionale dell’ immobile è necessaria la concessione edilizia o semplicemente la D.I.A.-
Quesito n. 282: Se per il cambio di destinazione d’uso funzionale dell’ immobile è necessaria la concessione edilizia o semplicemente la D.I.A.-


L’entrata in vigore il 30 giugno 2003 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” ha sancito il ruolo normativo delle Regioni in materia di regolamentazione della procedura di mutamento d’uso degli immobili.-
L’art. 10, comma 2 del Testo Unico, infatti, statuisce: “Le Regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività”.-
E’importante evidenziare che possono esserci fra Regione e Regione delle diversità, per cui può accadere che un tipo di cambio di destinazione d’uso sia considerato abusivo in alcune Regioni mentre in altre non lo sia.-
Rispetto alla formulazione della precedente Legge 28 febbraio 1985, n. 47 che all’art. 25, comma 4 disponeva: “Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazioni” si nota subito che nell’attuale disposizione normativa del Testo Unico sopra menzionata, la situazione rimane sostanzialmente immutata, con la sola differenza che al posto della concessione edilizia e della autorizzazione, si richiamano il “permesso di costruire “ e la “denuncia di inizio attività” (cd. D.I.A.).-
Pertanto, l’intera materia della disciplina del mutamento della destinazione d’uso è rimessa, ribadisco, alle indicazioni delle Regioni, nel rispetto comunque delle disposizioni di principio poste dalle legge statale, e ciò in perfetta sintonia con il dettato costituzionale dell’art. 117, comma 3 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, in base al quale ”il governo del territorio…..compete alle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato”.-
Fatta tale premessa, la Legge Regionale campana 28 novembre 2001 n. 19, la quale ha disciplinato la materia per il territorio campano all’art. 2 rubricato “Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività” e al suo comma 1 lett. f. ha previsto precipuamente che: “i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d’uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee”.-
L’art. 2, comma 6 della sopra menzionata legge, invece, disciplina uno dei casi in cui è necessaria la “concessione edilizia”, rendendo evidente che non riguarda la questione da Lei sottoposta alla nostra attenzione: “Il mutamento di destinazione d’uso, con opere che incidano sulla sagoma dell’edificio o che determinano un aumento plano volumetrico, che risulti compatibile, con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee è soggetto a concessione edilizia”.-
E’, quindi, chiaro, che il costruttore debba presentare una semplice D.I.A. in ...

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