Loading…
La limitazione all'uso del contante: Punto cardine del decreto legislativo 231/2007 contro il riciclaggio di denaro sporco.
Pagamenti in contanti inferiori a 5mila euro
di Ranieri Razzante

 INCLUDEPICTURE "http://www.ilsole24ore.com/img2007/ico_comment.gif" \* MERGEFORMATINET  HYPERLINK "http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/03/lotta-riciclaggio-limite-pagamenti-contanti.shtml" \l "commentContainer#commentContainer" commenti - | La limitazione all'uso del contante è uno dei cardini del decreto legislativo 231/2007 contro il riciclaggio di denaro sporco. Davanti all'invito degli organismi europei e internazionali a restringere le possibilità di utilizzo e circolazione del contante e dei titoli al portatore – invito ribadito a più riprese dal Governatore della Banca d'Italia – il nostro Paese ha deciso di mettere in campo una serie di nuove restrizioni all'impiego di contante. L'impatto di queste misure, tuttavia, è tutto da valutare. Dal 30 aprile, infatti, sarà vietato il trasferimento a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, di denaro contante e titoli al portatore per somme pari o superiori a 5mila euro. Questo limite sostituirà quello attuale di 12.500 euro (che vige quindi fino al 29 aprile compreso). La storia dei divieti Prima di spiegare nel dettaglio quali saranno gli impatti operativi sia per gli intermediari finanziari che per i cittadini, è il caso di comprendere più a fondo l'origine e la natura di questa limitazione, affinché non appaia una inutile formalità burocratica. In Italia non è mai stato possibile – neanche per finalità di lotta al riciclaggio – "vietare" l'utilizzo del contante, lo strumento che più di altri si presta ad operazioni di riciclaggio.
I confini del reato Il decreto legislativo 231/07 definisce riciclaggio una serie di azioni, commesse intenzionalmente, che si concretizzano: - nella conversione o nel trasferimento di beni, essendo a conoscenza che essi provengono da attività illecite o da una partecipazione a queste attività per nasconderne l'origine illecita; - nell'occultamento o nella dissimulazione circa natura, provenienza, movimento, proprietà dei beni, essendo a conoscenza che essi provengono da attività criminose; - acquisto, detenzione o utilizzo di beni provenienti da attività criminose essendo consci della loro origine; - aiuto a commettere uno degli atti che concretizzano il riciclaggio. Il contrasto Il legislatore comunitario e quello nazionale hanno previsto, fin dal 1991, limiti quantitativi alle transazioni con moneta cartacea. Se si tiene presente che le persone che abitualmente riciclano denaro sporco fondano la riuscita del "lavaggio" delle ricchezze di origine illecita proprio sulla utilizzabilità di strumenti poco tracciabili – e il denaro contante lo è per antonomasia – non si poteva che scegliere di frapporre le prime barriere antiriciclaggio proprio in questo segmento dell'intermediazione finanziaria. Al di là delle limitazioni valutarie preesistenti, si decise quindi - con un'impostazione che rimane inalterata - di limitare la circolazione di quelle che, con una metafora, potremmo immaginare le "valigette" di denaro. Si è dunque imposto a tutti i cittadini di non utilizzare il contante per il compimento di atti di acquisto, di regolamento, in operazioni commerciali o finanziarie in genere, se non fino a soglie determinate. Il divieto valeva e vale anche per i trasferimenti "a titolo gratuito": nessuna donazione (o prestito tra parenti, per fare un esempio) può avere a oggetto denaro contante per somme superiori, fino a oggi, a 12.500 euro. Dal 30 aprile il trasferimento di denaro è vietato quando, anche con un'operazione frazionata, si raggiunge un importo pari o superiore a 5mila euro (articolo 49 del decreto legislativo 231/07). Si intende evitare di legittimare la circolazione di mezzi di pagamento al portatore: per questi mezzi detti "senza padrone" i passaggi possono avvenire senza che sia necessaria alcuna formalità (a scapito della tracciabilità). Le restrizioni È evidente che i cittadini possono spendere il loro contante come vogliono, ma nei limiti imposti dalla regolamentazione contro il riciclaggio. Oltre questi limiti, non c'è il divieto assoluto di pagare in contanti. Il pagamento è possibile purché avvenga tramite assegni non trasferibili, bonifici, ogni altro strumento che risulti tracciabile (e tracciato) presso gli intermediari finanziari. Un esempio può aiutare forse a sgombrare i dubbi per quanto riguarda le operazioni finanziarie. Se un cliente acquista un'autovettura per 18mila euro, utilizzando il contante si espone alla sanzione pecuniaria, oggi nella misura ricompresa tra l'1 e il 40% dell'importo trasferito. Se invece l'autovettura viene acquistata per un importo in contanti di 12mila euro, non si infrangerebbe alcuna norma, essendo oggi libera la circolazione di contante tra privati fino ai 12.500 euro.Se chi vuole acquistare l'auto va alla propria banca e versa i 18mila euro sul proprio conto corrente, oppure richiede all'istituto di credito di emettere un assegno circolare a suo o altrui favore, consegnando la somma di denaro, non incorrerebbe in alcuna ipotesi sanzionatoria. Questo perché l'operazione viene "mediata" da un intermediario abilitato. La mediazione Anche per il futuro, con i nuovi limiti cui si è accennato, questa situazione non è destinata a cambiare. Ognuno resta libero di depositare o prelevare presso le banche e le Poste, nonché – secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 231/07 – presso gli istituti di moneta elettronica, qualsiasi somma di denaro contante, senza incorrere in sanzioni amministrative. Le norme contro il riciclaggio non tolgono la libertà dell'utilizzo del proprio denaro per la costituzione di provviste su conti correnti o per eseguire versamenti a qualsiasi titolo presso gli intermediari. Paradossalmente si può entrare nel proprio istituto di credito con grandi valigie di denaro contante, senza che ciò costituisca comportamento vietato. Va invece precisato che, pur non essendo impedito il prelievo di ingenti somme in contanti – dato che il denaro depositato su un conto corrente è di proprietà del cliente – è vietato a quest'ultimo, una volta al di fuori dello sportello bancario o postale, utilizzarlo per compiere operazioni sopra la soglia di legge con altri privati. Se invece il denaro stesso viene ulteriormente utilizzato presso un diverso intermediario abilitato – per esempio, esco dalla banca con il contante e lo verso sul mio conto presso un ufficio postale – il comportamento non sarebbe elusivo di alcuna norma. Sotto traccia Per consentire le transazioni tra privati sopra la soglia, le norme antiriciclaggio prevedono l'utilizzo obbligatorio di titoli e strumenti di pagamento nominativi, ossia in cui ci sono il nome e il cognome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Se così non fosse, la classica valigetta di denaro verrebbe sostituita, eludendo le limitazioni, da titoli idonei alla circolazione tra più soggetti (per esempio, un assegno libero, più volte girato tra diversi prenditori). Questo tipo di regole ha creato non pochi fastidi ai riciclatori, che ovviamente privilegiavano e privilegiano i passaggi di contante per occultare la provenienza delittuosa del denaro e utilizzarlo in operazioni perfettamente lecite (ciò che concretizza, per l'appunto, il reato e l'operazione tipica di riciclaggio). Esempio emblematico, purtroppo sempre attuale, viene dall'estorsione: i soldi del cosiddetto "pizzo", pagato dai commercianti e dagli imprenditori in molte aree del nostro Paese – fonte di reddito tra le più corpose per la criminalità organizzata – sono per lo più richiesti in contanti. Queste somme vengono poi depositate presso istituti di credito da soggetti insospettabili, oppure vengono da questi ultimi impiegate i...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione