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QUESITO N. 7: Se la sanatoria per la mosità (termine di grazia) è applicabile nel caso nel caso in cui non vi sia esatta corrispondenza tra la richiesta del locatore e l'offerta del conduttore
morosità, che contesti parzialmente la domanda dell’attore, non ci sia possibilità per la concessione di termini, anzi nel caso anzidetto è possibile applicare l’art. 666 c.p.c. rubricato “contestazione sull’ammontare dei canoni” che consente al giudice di disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.-

I due istituti previsti rispettivamente dall’art. co. 2° art. 55 l. 392/1978 e l’art. 666 c.p.c. non si differenziano soltanto nei presupposti ma anche negli effetti, infatti, mentre il pagamento ai sensi dell’art. 55 l. 392/1978 esclude la risoluzione del contratto, il pagamento ex art. 666 c.p.c....

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