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QUESITO N. 042: Breve esame della disciplina della cessione dei crediti di azienda
cessione abbia effetto di fronte ai terzi occorre una successiva formalità, che consiste nella intimazione della medesima al debitore ceduto, oppure nell’accettazione da parte di costui.-
Recita l’art. 1264 C.c. “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia , anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione”.-
Secondo la configurazione decisamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, la cessione è un contratto con efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario.-
L’accordo, infatti, si perfeziona indipendentemente dall’accettazione o notificazione al debitore.-
Tali formalità, però, assumono una essenziale rilevanza al diverso fine dell’efficacia della cessione nei confronti del debitore, al fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, nonché determinare la priorità di più cessioni rispetto ai terzi.-
E’ solo a partire da questo momento che il cessionario si trova investito della titolarità del credito di fronte a tutti ed ha la piena difesa del suo diritto.-
Perciò, dopo la intimazione od accettazione della cessione, il debitore non può più pagare al cedente, ma solo al cessionario, perché ora è costui il suo creditore.-
E’ intuitivo, peraltro, che egli non può opporre al cessionario la compensazione del suo debito con un credito acquisito successivamente contro il cedente, perché la compensazione suppone che il credito sussiste di fronte al cessionario, ed il credito contro il cedente fu acquisito dopo che egli aveva cessato di essere creditore.-
Il principio che l’efficacia della cessione di fronte ai terzi è condizionata alla formalità della notifica o dell’accettazione subisce tuttavia un temperamento: infatti è fatto divieto al debitore che ha avuto la conoscenza della cessione, indipendentemente da quella formalità, di pagare al cedente.-
La notificazione nei confronti del debitore non va intesa in senso formale, ma deve tuttavia essere idonea a produrre l’effettiva e diretta conoscenza dell’avvenuta cessione (Cass. Civ. 69/341).-
Per l’opponibilità della cessione al ceduto non è necessaria la notificazione per mezzo di pubblico ufficiale né si richiede che sia portato a conoscenza l’intero atto di cessione, essendo sufficiente che al debitore giunga una notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolarità del rapporto (Cass. Civ. 76/4372).-
La cessione del credito è efficace rispetto al debitore ceduto cui sia comunicata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (Cass. Civ. 61/948).-
La domanda di pagamento può validamente sostituire la notificazione al ceduto (Cass. Civ. 74/1397).-
La notificazione può essere fatta con l’atto di citazione, o anche successivamente nel corso di giudizio (Cass. Civ. 90/4077).-

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Ex art. 1265 C.c. “Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è ...

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