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QUESITO N. 169: Se il promissario acquirente di un immobile da costruire può rinunciare alla polizza fideiussoria prevista dal Dlgs. n. 122/2005.-
Quesito 169 : Se il promissario acquirente di un immobile da costruire può rinunciare alla polizza fideiussoria prevista dal D.Lgs. n. 122/2005.-


Con il Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, il Governo ha attuato la Legge Delega n. 210 del 2004 avente per oggetto la nuova disciplina della “tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”.-
Tale normativa prevede la tutela della parte contraente più debole (acquirente) in un acquisto, quale quello della casa, particolarmente sentito a livello sociale, favorendo in questo modo le trattative e le condizioni di trasparenza ed equità del mercato per renderlo più efficiente e dinamico.-
Punto qualificante di questa tutela è dato dall’ art. 2 comma 1 che prevede: “ All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.”
In dottrina si discute se, nonostante tale previsione di nullità, sia possibile per l’acquirente rinunciare preventivamente alla garanzia magari in cambio di una riduzione di costo; ma se tale interpretazione dovesse rivelarsi corretta verrebbe minacciata la fondamentale tutela introdotta.-
Infatti, la norma in esame assume tutti i caratteri di una norma imperativa che come è noto vieta alle parti, di derogare, nell’esercizio della loro autonomia, alla regola legislativa.-
Nel caso di specie si tratta di una norma che tutela direttamente un interesse particolare, quello dell’acquire...

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