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QUESITO N. 187: Se il coniuge separato con addebito può vantare diritti nei confronti della massa ereditaria.-
Quesito n. 187: Se il coniuge separato con addebito può vantare diritti nei confronti della massa ereditaria.-

Gli effetti della separazione personale attengono ai rapporti fra coniugi e ai rapporti con i figli. In linea di principio, rispetto ai coniugi, permangono tutte quelle situazioni compatibili con il venir meno della convivenza; rispetto ai figli, invece, i doveri dei genitori non subiscono modificazioni, nemmeno qualora uno dei genitori passi a nuove nozze (art. 61 l. divorzio, applicabile anche alle ipotesi di separazione).-
Nei rapporti fra coniugi, si devono distinguere le situazioni di natura patrimoniale da quelle di natura personale. Sotto quest’ultimo aspetto, cessa l’obbligo di coabitazione ma non quelli di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, giacché con la separazione, non estinguendosi il rapporto coniugale, permane, quantunque in forme particolari, la solidarietà familiare. Si attenua, per contro, l’obbligo di fedeltà, limitato, secondo la comune opinione anche della giurisprudenza, alle relazioni che si traducono in un comportamento lesivo del decoro e della onorabilità dell’altro coniuge.-
A seguito della separazione non viene meno il reciproco dovere di rispetto fra i coniugi; ragione, quest’ultima, che sorregge anche la decisione del giudice di vietare alla moglie l’uso del cognome del marito, se tale uso può essere a quest’ultimo gravemente pregiudizievole, o di autorizzarla a non usare il cognome del marito, qualora dall’uso le possa derivare un grave pregiudizio (art. 156-bis c.c.).-
Sorte particolare è riservata al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia che, considerato nella complessità del rapporto familiare, cessa nei rapporti fra coniugi sopravvivendo soltanto nei confronti dei figli per gli inderogabili doveri ascritti ai genitori dagli artt. 30 cost. e 147 c.c..-
Sotto il profilo dei rapporti patrimoniali, in linea di principio, alla separazione consegue lo scioglimento dell’eventuale regime di comunione e la conservazione sia del diritto e del dovere di assistenza materiale sia dei diritti successori.-
La posizione dei coniugi, tuttavia, è diversa in considerazione dell’eventuale dichiarazione di addebito.
Per quanto riguarda il dovere di assistenza materiale, questo si modifica in diritto al mantenimento o in diritto agli alimenti: mentre il coniuge al quale non è addebitabile la separazione, e privo di adeguati redditi propri, ha diritto di ricevere, in r...

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