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QUESITO N. 189: Se l’acquirente di un immobile già acquistato usufruendo dell’agevolazione “prima casa” può a sua volta acquistarlo con la medesima agevolazione.-
Quesito n. 189: Se l’acquirente di un immobile già acquistato usufruendo dell’agevolazione “prima casa” può a sua volta acquistarlo con la medesima agevolazione.-

In tema di agevolazioni tributarie, l' agevolazione per la cosiddetta “prima casa”, disciplinata dall'art. 1, lett. b), nota II bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 155 del 1993, convertito - con modificazioni - nella legge n. 243 del 1993, subordina l'applicazione del beneficio all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attività, alla non possidenza di altro immobile "idoneo" ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell'atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato. Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come "non idonea" all'uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabitabilità) che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell'agevolazione ( HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\O3%20STB%20A2003%20N2418%20" Cassazione civile , sez. trib., 18 febbraio 2003, n. 2418).-
In assenza di un espresso dettato normativo, non può affermarsi la sussistenza di un principio generale nel senso della esclusione della cumulabilità di benefici fiscali analoghi fruiti in tempi diversi, ciò in quanto le misure di agevolazione fiscale rispondono ad esigenze finanziarie contingenti, apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze. In particolare, in tema di imposta di registro, l'art. 2 della l. n. 118 del 1985, che, nell'accordare un’agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, ne esclude la cumulabilità con altre concesse a norma dello stesso articolo, non estende tale esclusione anche con riguardo all'analogo beneficio contemplato nell'art. 1 della precedente l. n. 168 del 1982, (agevolazione prima casa) che, infatti, non richiama ( HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\O3%20S01%20A1999%20N4309%20" Cassazione civile , sez. I, 29 aprile 1999, n. 4309).-
Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 comma 6 l. 22 aprile 1982 n. 168 e successive proroghe, si applicano a richiesta del compratore con dichiarazione da inserire nell'atto di trasferimento, a pena di decadenza, e, nel caso di acquisto per atto giudiziario, da eseguire con atto di notorietà entro il termine di registrazione dell'atto giudiziario….
(Cassazione civile , sez. III, 17 giugno 1998, n. 6034).-
Diverso, invece, il caso di chi cede a titolo oneroso l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa ed acquista un'altra abitazione, non di lusso, costituente prima casa.
Quest’ultimo, infatti, potrà beneficiare di un credito di imposta costituito dal recupero dell'imposta di registro o dall'IVA versata al momento dell'acquisto del primo immobile. Il tutto alle seguenti condizioni:
1) il nuovo acquisto deve avvenire entro un anno dalla vendita dell'abitazione precedente; 2) il contribuente non deve essere decaduto dal beneficio prima casa; 3) se la vendita è posta in essere senza che siano decorsi cinque anni dal primo acquisto, la nuova casa deve essere adibita ad abitazione principale.-
Infatti dal 1° gennaio '99 chi, entro un anno dalla vendita della precedente prima casa, ne compera un'altra da destinare ad abitazione principale ha diritto ad un credito ("bonus fiscale") pari all'imposta di registro o all'Iva pagata sul primo acquisto agevolato. Il credito d'imposta è così uno sconto sulle tasse che permette di riusufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Tali agevolazioni permettono a chi ha beneficiato dell'aliquota agevolata (imposta di registro e imposta sul valore aggiunto) di usufruire di detto sconto.-
L'importo del credito d'imposta...

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