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QUESITO N. 214: Se il donatario di un appartamento può successivamente revocare la donazione.-
Quesito 214: Se il donatario di un appartamento può successivamente revocare la donazione.-

La donazione è quel contratto con la quale, per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio o assumendo verso la stessa una obbligazione .
Deve quindi ricorrere un elemento soggettivo (spirito di liberalità) ed uno oggettivo (arricchimento altrui, cui corrisponde un depauperamento del donante) Cass. 6994/2000, Cass. 1085/2000.-
La donazione rientra nella categoria dei contratti a titolo gratuito ma non bisogna credere che qualsiasi contratto a titolo gratuito costituisca una donazione. La gratuità importa soltanto l’assenza di corrispettivo ma non implica necessariamente l’arricchimento dell’altra parte, elemento questo essenziale al concetto di donazione. Perciò non costituiscono donazione il mandato gratuito, la prestazione di opera senza compenso poiché in questi casi non vi è l’aumento del patrimonio della controparte che è essenziale perché si configuri una donazione: in questi casi chi riceve gratuitamente una prestazione si limita a risparmiare una spesa.
La donazione è revocabile per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli.
Si ha ingratitudine: 1) quando il donatario venga condannato per ingiuria grave del donante; 2) oppure quando ha arrecato pregiudizio con dolo al patrimonio del donante; 3) oppure quando si è rifiutato ingiustificatamente di prestare gli alimenti al donante ai sensi dell’art. 433 e 436 (il rifiuto del donatario di prestare alimenti non costituisce una situazione di ingratitudine, legittimante la revoca della donazione a) se il donatario non è in grado di fornirli nonché nel caso in cui b) tra donante e donatario non intercorre un rapporto di coniugio, parentela, affinità o adozione, atteso che l’art. 801 c.c. non richiama l’art. 437; se dunque un donatario estraneo alla cerchia familiare omette di prestare gli alimenti, il donante potrà agire per l’adempimento ma non potrà revocare); 4) oppure quando ha ucciso o tentato di uccidere il donante, il suo coniuge, i suoi figli o discendenti, o i suoi ascendenti; 5) oppure quando ha denunciato falsamente il donante il suo coniuge i suoi discendenti o ascendenti per un reato non commesso e punibile con la pena dell’ergastolo e con quella minima di tre anni, a condizione che la denuncia sia stata dichiarata falsa in un giudizio penale ed il denunciante sia stato condannato per calunnia; 6)oppure quando il donante ha reso falsa testimonianza contro il donate, il coniuge, ascendenti o discendenti e la testimonianza sia stata dichiarata falsa in un giudizio penale.-
1) Nel caso di ingratitudine, si agisce entro un anno dal giorno in cui il donante è avvenuto a conoscenza del fatto.-
2) Al contrario, l’azione di revoca per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro il termine di decadenza di 5 anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo ovvero dalla notizia dell’esistenza del figlio ovvero dall’avvenuto riconoscimento del figlio naturale. Tale azione non può essere rinunciata se non successivamente al verificarsi dell’evento che la legittima.- Una volta revocata la donazione il donatario deve ovviamente restituire i beni con tutti i suoi frutti o, se il bene è stato venduto, il prezzo che il donatario ha ricavato.-
Possono agire sia il donante sia i suoi eredi.-
La revoca ad ogni modo non pregiudica i diritti di coloro che abbiano acquistato il bene dal donatario prima che il donante abbia chiesto la restituzione del bene al donatario (questi terzi conserveranno quindi i loro diritti).-
Nel caso di beni immobili sarà tuttavia necessario che i terzi abbiano trascritto l’atto di acquisto nella conservatoria dei registri immobiliari anteriormente al momento in cui il donante ha chiesto la restituzione del bene al donatario.-
Ai fini della risoluzione della questione che ci riguarda sembra opportuno, in questa sede trattare di due tipi di donazione considerate dalla dottrina come speciali.-
- Nel caso che ci occupa è importante sottolineare che la donazione effettuata non può essere revocata se non nei casi sopra specificati, tassativi (La donazione è revocabile per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli).-
Sulla base degli elementi forniti non sembra di trovarci di fronte ad un caso di donazione revocabile.-
In ogni caso però sarebbe necessario indagare se la donazione effettuata possa rientrare in quei particolari tipi di donazione definite speciali come per esempio quella modale o condizionata.
L’individuazione del tipo di donazione predisposta sarebbe possibile solo leggendo attentamente l’atto predisposto, in quanto principio fondamentale stabilito in dottrina e giurisprudenza (Cass., 7 febbraio 1987, n. 1266; Cass., 22 gennaio 1985, n. 252) è quello per cui la qualificazione del tipo di donazione (sottoposta a condizione -sospensiva o risolutiva-, modale) scaturisce da “un’attenta interpretazione dell’atto, risalendo all’effettiva intenzione delle parti, travalicando il senso stretto delle parole utilizzate”. Qualora l’interpretazione soggettiva non sia sufficiente, in quanto non sempre è possibile risalire alla volontà del donante, “si devono valutare anche gli interessi in gioco, considerate le differenze tra onere e condizione a livello di teoria generale (interpretazione oggettiva)”. Cass. Civile, II Sez., 26 maggio 1999, n. 5122.-
L’onere o modus, almeno secondo la ricostruzione tradizionale, è una disposizione accessoria, che aggiunge alla disposizione principale nuovi effetti, ma non incide sull’efficacia di quest’ultima. Il modo obbliga, ma non sospende (Cass., 30 marzo 1985, n. 2237; Cass., 2 ottobre 1974, n. 2561; Cass., 29 maggio 1973, n. 1602). La condizione, al contrario, non obbliga, ma sospende e, in caso di condizione risolutiva, produce la risoluzione automatica della disposizione.-
La differenza tra condizione e onere è già stata proficuamente evidenziata dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Cass., 11 giugno 1975, n. 2306, in Foro It., 1976, I, 760). Nel caso di specie la condizione risolutiva produrrebbe automaticamente la risoluzione della donazione con efficacia ret...

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