Loading…
QUESITO N. 274: Se e quali sono i limiti incombenti sulla capacità patrimoniale di un soggetto condannato alla pena di anni 15 di reclusione ed in stato di interdizione legale.
Quesito n. 274: Se e quali sono i limiti incombenti sulla capacità patrimoniale di un soggetto condannato alla pena di anni 15 di reclusione ed in stato di interdizione legale.
La risoluzione della questione giuridica sottoposta alla nostra attenzione involge profili strettamente penalistici. Pertanto, prima di addentrarci al cuore del problema è necessario soffermarsi su tali aspetti, con una breve premessa sui presupposti e la funzione che nel nostro ordinamento penalistico vengono attribuiti alle pene accessorie, ed in particolare, all’interdizione legale.-
Le pene accessorie sono misure afflittive, che comportano una limitazione di capacità, attività o funzioni, ovvero accrescono l’afflittività della stessa pena principale, e presuppongono sempre la condanna ad una pena che sia l’ergastolo, la reclusione, l’arresto, la multa o l’ammenda. Ne è carattere normale l’automaticità, nel senso che, di regola, conseguono di diritto alla condanna per la pena principale (art. 20 c.p.), senza bisogno cioè che il giudice le applichi espressamente. Le pene accessorie stabilite per i delitti sono espressamente previste nel nostro ordinamento dall’art. 32 c.p.- Fra queste il legislatore del 1930 contempla l’interdizione legale. Le condizioni per l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale sono previste dall’art. 32 c.p. che stabilisce al primo comma che “ il condannato all’ergastolo è in stato di interdizione legale” e, al terzo comma, che “il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale (…)”. Quanto alla condizione sostanziale dell’interdetto legale, l’art. 32, comma 4, c.p., stabilisce che “alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale”. Appare di fondamentale importanza sottolineare sin d’ora, che lo stato di interdizione legale differisce quanto ai presupposti dalla interdizione giudiziale.-
L’ interdizione legale, prescinde, infatti, dallo stato di infermità e si differenzia per finalità. Si tratta, come sopra anticipato, di una pena accessoria per chi sia stato condannato all’ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. In sostanza, può essere configurata come legale incapacità di agire che la legge ricollega direttamente alla condanna penale insorgendo automaticamente, senza necessità di instaurare un giudizio; e di uno stato di incapacità stabilito non a protezione dell'interdetto (come, invece, per l’interdizione giudiziale), ma punitivo, per una più intensa punizione del condannato. Va precisato, altresì, che l'interdizione legale limita l'incapacità del soggetto ai soli atti a contenuto patrimoniale. In astratto, dunque, l’interdetto legale non potrebbe compiere neppure gli atti più elementari di compravendita, essendo all’uopo necessario la nomina di un tutore secondo le disposizioni del codice civile in materia. Particolare attenzione meritano le ragioni di questa pena accessoria, perché da esse dipende anche l’atteggiamento con cui va gestita la tutela dell’interdetto legale. Autorevole dottrina ha recentemente ritenuto che l’incapacità dell’interdetto legale non ha delle ragioni di interesse privato di protezione dei beni dello stesso condannato o di tutela della buona fede di terzi; né di impossibilità di fatto del condannato detenuto al compimento di atti giuridici, dal momento che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici e, in ogni caso, nulla vieterebbe al condannato di nominare un proprio rappresentante per compiere atti giuridici. Neppure sussiste un interesse pubblico a togliere all’interdetto legale la diretta disponibilità dei beni patrimoniali al fine di evitare il pericolo di un uso volontariamente immorale o dannoso per gli interessi di terzi, considerato che la circostanza che il condannato faccia dei suoi beni un uso immorale o dannoso per gli interessi dei terzi costituisce, rispetto all’effetto tipico dell’interdizione, una pura eventualità. In realtà la ratio che sottende l’istituto della interdizione legale va individuata nella intenzione del legislatore di aggiungere una particolare sanzione a chi ne ha già riportata una molto grave, colpendolo anche nella sua capacità d’agire per quanto riguarda la sfera economico-patrimoniale.-
Se, questa è la ratio sottesa all’interdizione legale, l’atteggiamento del giudice tutelare nella scelta del tutore e nel controllo della tutela dovrebbe essere punitivo, escludendo, per esempio, ogni considerazione della volontà dell’interdetto, nelle scelte amministrative dei beni e, al limite, ogni loro utilizzo per l’interdetto al di là delle sue proprie esigenze quotidiane di vita. In realtà, una siffatta interpretazione della gestione tutoria cozza con tutte le norme dell’ordi...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione