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QUESITO N. 243: Se è possibile vendere a terzi un locale adibito ad uso portineria, ma inutilizzato da tempo, nonostante il vincolo di destinazione.-
Quesito n. 243: Se è possibile vendere a terzi un locale adibito ad uso portineria, ma inutilizzato da tempo, nonostante il vincolo di destinazione.-

Il portiere è un dipendente del condominio, il cui compito preminente è quello di custodire lo stabile. In virtù dell’opera prestata, specie se è richiesto il servizio notturno, è sovente che il condominio conceda al portiere un alloggio in godimento, gravando un appartamento con tale vincolo.-
Come sostenuto più volte dalla giurisprudenza, sono lecite le clausole di un regolamento contrattuale, le quali, al fine di assicurare ai condomini un godimento pieno e tranquillo, pongano limitazioni al libero esercizio delle singole unità immobiliari.-
I vincoli di destinazioni imposti agli immobili hanno natura contrattuale e, a differenze delle norme che disciplinano l’esercizio della cosa comune, devono essere pattuite all’unanimità. Esse vincolano gli acquirenti dei singoli immobili indipendentemente da qualsiasi trascrizione del regolamento, allorché essi, negli atti di acquisto, facendo esplicito riferimento al regolamento condominiale, dimostrino di esserne a conoscenza e di approvare il contenuto, anche senza menzione espressa delle singole disposizioni (cfr Cass. civ. 15 giugno 1991, n. 6768).-
Questo viene qualificato come un “vincolo propter rem”, poiché è fondato su una limitazione del diritto del proprietario che è suscettibile di trasmissione anche ai successivi acquirenti (cfr Cass. civ. 25 marzo 2005, n. 6474; e meno recente Cass. civ. 25 agosto 1986 n. 5156).-
Nel caso di specie, però, è importante sot...

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