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QUESTO N. 120: Se è valida la clausola in un contratto di locazione non abitativa,la quale prevede il diritto di prelazione in favore del locatore nel caso in cui il conduttore voglia sublocare o cedere il contratto,unitamente alla cessione d’azienda
QUESITO 120: Se è valida la clausola inserita in un contratto di locazione non abitativa, la quale prevede il diritto di prelazione in favore del locatore nel caso in cui il conduttore voglia sublocare o cedere il contratto, unitamente alla cessione d’azienda?
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La fattispecie posta al nostro esame attiene all’ipotesi in cui in una locazione ad uso commerciale, disciplinata dunque dalla Legge 392/78, il locatore ed il conduttore prevedono che, nel caso in cui quest’ultimo voglia cedere l’azienda, debba dare prelazione al locatore stesso.-
Vi è dire che la legge 392 del 1978, precisamente l’art. 79 sancisce “la nullità di ogni pattuizione diretta ad attribuire al locatore un in contrasto con le disposizioni della presente legge”.-
Dunque, la clausola posta al nostro esame, potrebbe in teoria contrastare con tale principio in quanto andrebbe a limitare il potere del conduttore di cedere la sua azienda, attribuendo al locatore un diritto che la Legge 392 del 1978 non prevede.-
Ed invece non è così-
Infatti la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza 29 luglio 2004, n. 14495 ha stabilito che “Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo, poiché l'art. 79 della legge n. 392 del 1978 esclude la validità non di qualsivoglia accordo vantaggioso per il locatore,...

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