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QUESITO N. 070: Se il mutamento dell'immobile oggetto della locazione può avere qualche effetto sul contratto di locazione in corso ed in particolare sulla sua durata
e, in particolare, sulla sua durata.

Innanzitutto ci si riporta, e solo per evitare pleonastiche ripetizioni, a quanto svolto nel precedente parere motivato in ordine alle caratteristiche dell’istituto della novazione.

Per quanto attiene, invece, alle problematiche specifiche del caso che ci occupa, si svolgono le seguenti considerazioni.

Le parti, pur avendo modificato il locale “oggetto del contratto di locazione”, non hanno inteso modificare il titolo da cui traggono origine le reciproche obbligazioni, che continuano a trovare fonte sempre nell’originario contratto di locazione.

Le parti, infatti, nella scrittura tra loro intervenuta, in modo chiaro e preciso hanno espressamente stabilito che il contratto di locazione “prosegue a tutti gli effetti per il modulo 3”: tanto vale ad escludere ogni effetto novativo che si sarebbe potuto verificare.

Per Dottrina e Giurisprudenza costante, infatti, “l’animus novandi”, ovvero la volontà di estinguere l’obbligazione precedente, deve risultare in modo non equivoco.
Ex multis Cass. Civ. 12/09/2000 n. 12039 « l’animus novandi, che deve essere comune ad entrambe le parti e rappresenta la volontà di estinguere l’obbligazione precedente, costituisce elemento essenziale della novazione, che rispecchia lo specifico intento negoziale dei contraenti e deve essere in concreto provato ».
Ed ancora “L’effetto estintivo della obbligazione che è proprio della novazione presuppone sempre – anche ove si acceda alla concezione più ampia della novazione medesima, che la ravvisi in ogni ipotesi di mutamenti di carattere quantitativo dell’oggetto o di modifiche di modalità o di elementi di una medesima prestazione – che sia accertata la sussistenza dell’animus novandi che deve costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti, e che deve essere provato in concreto” (Cass. Civ. 14/07/2000 n. 9354; Cfr. anche Cass. Civ. 27/07/2000 n. 9867; Cass. Civ. 19/11/99 n. 12838 Cass. Civ. 07/03/83 n. 1676;).

A tant...

... continua
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