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QUESITO N. 330: Se i vincoli relativi al prezzo da dichiarare in una compravendita avente ad oggetto alloggi edificati con la sottoscrizione della c.d. convenzione Bucalossi (artt. 7 ed 8 L. n. 10/1977), imposti alla cooperativa,
Quesito n. 330: Se i vincoli relativi al prezzo da dichiarare in una compravendita avente ad oggetto alloggi edificati con la sottoscrizione della c.d. convenzione Bucalossi (artt. 7 ed 8 L. n. 10/1977), imposti alla cooperativa, costruttrice di alloggi su concessione edilizia rilasciata a contributo ridotto, si estendono anche ai soci che hanno ottenuto l’assegnazione dell’alloggio.-

Per la soluzione del quesito in esame è necessario fare una breve premessa sulle disposizioni normative della c.d. Legge Bucalossi, in particolar modo in riferimento agli artt. 7 ed 8.-
La convenzione prevista dagli artt. 7 ed 8 della L. n. 10/1977 era un accordo stipulato tra il Comune e un soggetto richiedente una concessione edilizia, che poteva essere anche una cooperativa, in conseguenza del quale il soggetto si impegnava ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione con un risparmio sul contributo concessorio, obbligandosi, però, a contenere i prezzi di cessione di detti alloggi realizzati nella misura prevista in una convenzione-tipo redatta dalla Regione.-
L’art. 8 della L. n. 10/1977 all’ultimo comma disponeva, inoltre, che “ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione… è nulla per la parte eccedente”.-
Le disposizioni contenute in questi articolo sono state abrogate dall’art. 136 del testo unico sull’edilizia, D.P.R. n. 380/2001, ma riprodotte con identico contenuto negli artt. 17 e 18 dello stesso testo unico.-
In base alla disciplina esaminata, quindi, il contratto di compravendita di un bene costruito con le agevolazioni ex legge Bucalossi resta valido nei suoi elementi essenziali, incorrendo solo in una nullità parziale che investe la misura del prezzo dichiarato se superiore a quello indicato nella convenzione-tipo e, per effetto dell’art. 1419, 2° comma c.c., il prezzo dichiarato nell’atto di vendita è sostituito dal prezzo indicato in convenzione.-
Nella maggior parte dei casi il prezzo imposto in convenzione risulta molto più basso del prezzo di mercato e le parti difficilmente si accordano rispettando questo limite imposto, nella normalità dei casi, quindi le parti si trovano a dover scegliere tra due possibili opzioni: o dichiarare il vero prezzo di vendita, incorrendo così nella nullità relativa del contratto con la possibilità per l’acquirente di richiedere in giudizio l’applicazione del prezzo politico imposto dalla legge, oppure, dichiarare il prezzo politico aprendo, in tal caso, la possibilità al Fisco di un accertamento di maggior valore e di una sanzione amministrativa.-
Dovrà essere il notaio ad informare le parti di tutte le conseguenze sanzionatorie derivanti dai possibili comportamenti.-
Il problema da risolvere riguarda principalmente il fatto se il limite di rispetto del prezzo politico debba essere applicato solo al primo atto di compravendita o resti un limite anche per tutti i successivi acquirenti.-
In particolare se nelle vendite di alloggi costruiti sulla base della legge n. 10/1977, successive alla prima vendita effettuata dal costruttore dell’alloggio stesso, si debba tener conto del...

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