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Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.-
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici



Le Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di fornire informazioni chiare sulla qualità energetica degli immobili e strumenti che consentono di valutare la convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica sulle abitazioni oltre che tenere conto della prestazione energetica degli edifici nelle operazioni di acquisto e di locazione di immobili.

Le linea guida hanno l'obiettivo di contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici a livello nazionale, coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Il provvedimento contiene importanti chiarimenti sull'attestato di certificazione energetica (ACE) del quale dovranno essere dotati tutti gli edifici oggetto di compravendita, gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione.
Il decreto dispone:

- l' attestato ha una validità temporale massima di dieci anni e tale validita' non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione (art. 6, comma 1);

- la validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio e' confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica (art. 6, comma 2);

- all'attestato di certificazione energeticasono allegati i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in originale o in copia (art. 6, comma 3).

Il decreto stabilisce l'obbligo di aggiornare l'attestato di certificazione energetica ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu' alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

Le informazioni richieste dall'attestato di certificazione energetica riguardo 17 distinte voci relative all'edificio, all'efficienza energetica, agli interventi , ai sopralluoghi e al certificatore.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 giugno 2009

(Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, n. 158)

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
(09A07900)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e in particolare:
l'art. 4, comma 1, che prevede che con uno o piu' decreti sono
definiti i criteri generali concernenti le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici
e al raggiungimento degli obiettivi dell'art. 1, per la progettazione
o la ristrutturazione di edifici ed impianti termici, per
l'installazione, l'esercizio, manutenzione e ispezione dei medesimi
impianti nonche' i requisiti professionali ed i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione;
l'art. 6, comma 9, che dispone l'emanazione di Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici, da parte
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata e
sentito il CNCU;
l'art. 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'art. 17,
assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano
l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute
nel medesimo decreto legislativo;
l'art. 5, comma 1, concernente iniziative di raccordo
concertazione e cooperazione, tra lo Stato, le Regioni e gli enti
locali, per l'attuazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1,
anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzate a favorire
l'integrazione della questione energetica e ambientale nelle diverse
politiche di settore, a sviluppare e qualificare servizi energetici
di pubblica utilita', a sviluppare un sistema per una applicazione
integrata ed omogenea della normativa su tutto il territorio
nazionale, minimizzando l'impatto e i costi di queste attivita' sugli
utenti finali e a predisporre progetti mirati;
Visto il comma 4, dell'art. 16, decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le
modalita' di modifica degli allegati al medesimo decreto legislativo;
Visto il parere del Consiglio di Stato in merito al decreto
attuativo di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio
2008, che rileva la pertinenza di modifica degli allegati al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attraverso un decreto
ministeriale e suggerisce l'utilizzo del presente atto;
Ritenuto di accogliere le indicazioni fornite dal Consiglio di
Stato;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6
dell'art. 18;
Visti i due decreti del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
20 luglio 2004 recanti, rispettivamente, «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica
negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79», e «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164», e successive modifiche ed
integrazioni;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare
dell'art. 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia' il 18
ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE
(procedura di infrazione 2006/2378);
Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modifiche ed integrazioni, fissa in 180 giorni, decorrenti
dal 9 ottobre 2005, il termine per l'emanazione del presente
provvedimento;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
del 20 marzo 2008;

Decreta:


Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalita' di cui
all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione
omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione
energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il
presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo
Stato e le regioni.



Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive
modifiche ed integrazioni e l'ulteriore definizione di cui al comma
seguente.
3. Singole unita' immobiliari, ai fini del presente decreto si
intende l'insieme di uno o piu' locali preordinato come autonomo
appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di
qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unita'
immobiliari. E' assimilata alla singola unita' immobiliare l'unita'
commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio
con le predette caratteristiche.







Art. 3.
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici


1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di
qualita' dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilita', la
diffusione e una crescente comparabilita' delle certificazioni
energetiche sull'intero territorio nazionale in conformita' alla
direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresi' la tutela degli interessi
degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee
guida.
2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7.
3. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo, fermo restando
quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee
guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano
ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione
energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e
comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti
regionali di certificazione energetica degli edifici.
4. Nel disciplinare il sistema di certifi...

... continua
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