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Obbligatori i controlli di sicurezza sugli ascensori.-
OBBLIGATORI I CONTROLLI

DI SICUREZZA SUGLI ASCENSORI

In vigore dal 1° settembre 2009 il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 23 luglio 2008 sulla sicurezza degli ascensori. Il provvedimento dispone l'adozione di misure intese al graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio negli edifici e nelle costruzioni prima del 1999.
In particolare, l'articolo 1 del decreto prevede l'obbligo per il proprietario dell'immobile, o il suo legale rappresentante (nei condomini l'obbligo grava sull'amministratore), di concordare con l'Organismo notificato/la ASL/l'Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l'ascensore, una verifica straordinaria dell'impianto al fine di identificare gli interventi correttivi da apportare per migliorarne la sicurezza. Per tale verifica si deve far riferimento alle norme di buona tecnica più recenti, ossia le norme pubblicate dall' UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80).

Le verifiche straordinarie devono essere effettuate, in relazione alla data di installazione degli impianti, entro i seguenti termini perentori:

- due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;

- tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;

- quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;

- cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
Il proprietario o legale rappresentante ha la responsabilita' della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento entro i termini previsti. In caso di non ottemperanza, l'impianto non può essere mantenuto in esercizio (art. 5).
L'Ente incaricato delle verifiche periodiche ha la responsabilita' di accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento (art. 4) e di procedere all'emissione di verbale con esito negativo in caso contrario.
TESTO DEL DECRETO


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 luglio 2009

Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici
anteriori alla direttiva 95/16/CE. (09A09824)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE dell'8
giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori
esistenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, relativo al regolamento recante norme per l'attuazione della
Direttiva ascensori 95/16/CE;
Vista la norma UNI EN 81-80 «Regole per il miglioramento della
sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci
esistenti», approvata dall'Ente nazionale italiano di unificazione
nel maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive;
Vista l'importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto
piu' utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse
persona al giorno per cui per una adeguata sensibilizzazione
dell'opinione pubblica occorre assicurare al presente decreto la
massima diffusione a livello nazionale anche attraverso comunicati
stampa e/o comunicazioni radio/televisive;
Considerato l'obiettivo del Governo di rilanciare l'edilizia e
pertanto di perseguire anche l'obiettivo della messa in sicurezza
degli edifici degli impianti tecnologici , tra questi l'ascensore
indispensabile mezzo di trasporto;
Considerando che il presente decreto e' rivolto espressamente a:
* proprietari/amministratori/associazioni di piccoli proprietari
immobiliari;
* imprese che effettuano manutenzione/riparazione/ammodernamento
di ascensori;
* organismi notificati/ASL/Ispettorato del lavoro;
considerata la necessita' di dover adeguare allo stesso livello di
sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano
data l'effettiva vetusta' di una parte rilevante degli stessi;

Decreta:


Art. 1.

Scopo

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici
operanti sugli ascensori, come definiti dall'art. 1 e dall'art. 2,
comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato
«regolamento», si dispone l'adozione di appositi interventi di
adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del
livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio
permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in
modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni
singolo impianto.



Art. 2.

Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori

1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire
dall'entrata in vigore del presente decreto in occasione della prima
verifica periodica sull'impianto gia' programmata dall'Organismo
notificato/dalla ASL/dall'Ispettorato del lavoro che ha in
affidamento l'ascensore contestualmente richiede e concorda
l'effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14
del regolamento,...

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