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Se è consentita, a carico di uno stesso immobile, e tra le stesse parti, la possibilità della contemporanea costituzione sia di un diritto di superficie avente ad oggetto lo spazio aereo soprastante l’immobile, sia di un diritto di “servitù altius non


Se è consentita, a carico di uno stesso immobile, e tra le stesse parti, la possibilità della contemporanea costituzione sia di un diritto di superficie avente ad oggetto lo spazio aereo soprastante l’immobile, sia di un diritto di “servitù altius non tollendi”.-


Secondo la Cassazione “alla luce del principio dell'autonomia negoziale, deve ritenersi consentita la possibilità della contemporanea costituzione, a carico dello stesso immobile e tra le stesse parti, sia di un diritto di superficie avente ad oggetto lo spazio aereo soprastante l'immobile, sia di un diritto di servitù altius non tollendi, restando compito del giudice di merito, nel ricercare la comune intenzione dei contraenti, accertare se la volontà delle parti sia stata quella di assicurare, con tale assetto negoziale, una posizione di privilegio ad una parte rispetto all'altra, concrentantesi nella facoltà di scegliere tra l'edificazione oppure nel mantenimento della visuale anche dopo che il diritto di superficie sia estinto per non uso”.-
L'indagine va compiuta con particolare cura in presenza di un contratto di "vendita d'aria" stipulato sotto il vigore del codice civile previgente, che non prevedeva tra i diritti reali in re aliena il diritto di superficie. In tal caso, infatti, deve accertarsi se, in relazione al complessivo accordo riguardante l'immobile oggetto ...

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