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Se vige l’obbligo, per l’agenzia di mediazione immobiliare, di detenere il registro giornale degli affari.-
Se vige l’obbligo, per l’agenzia di mediazione immobiliare, di detenere il registro giornale degli affari.-

In tema di mediazione immobiliare, la legge n. 39 del 1989 - che reca una nuova disciplina generale del settore - ha espressamente abolito, all'art. 5, la necessità, per gli esercenti l'attività di mediazione anche in forma organizzata, della licenza di pubblica sicurezza, già prevista, in via generale, per tutte le agenzie di affari dall'art. 115 del r.d. 773 del 1931 (T.u.l.p.s.). Ne consegue che deve ritenersi implicitamente abolito per gli anzidetti operatori anche l'obbligo della tenuta del registro giornale degli affari previsto dall'art. 120 del medesimo T.u.l.p.s., trattandosi di adempimento strettamente correlato e funzionale alle esigenze di controllo degli esercenti l'attività di mediazione immobiliare che veniva assolto tramite l'obbligo della licenza di pubblica sicurezza, non più imposto dalla legge sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto legittimamente emessa, nei confronti di esercente attività di mediazione immobiliare, l'ordinanza-ingiunzione per la violazione dell'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 20 T.u.l.p.s., reputando che detto obbligo fosse sopravvissuto alla nuova disciplina di settore - di cui alla legge n. 39 del 1989 - in assenza di una sua espressa abolizione).

Cassazione civile , sez. II, 16 ottobre 2009, n. 22052


Cassazione civile , sez. II, 16 ottobre 2009, n. 22052
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente - Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere - Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere - Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere - Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 28828-2005 proposto da: S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONSERRATO N, 25, presso lo studio dell'avvocato INZAGHI GUIDO ALBERTO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - e contro COMUNE DI NIZZA MONFERRATO; - intimato - avverso la sentenza n. 239/2005 della GIUDICE DI PACE di NIZZA MONFERRATO, depositata il 25/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 08/05/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE; udito l'Avvocato Settimio CATALIANO, con delega depositata in udienza dell'Avvocato INDAGHI Guido Alberto, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso e della memoria; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per accoglimento del ricorso.

   
Fatto-Diritto
1. - S.R., titolare dell'impresa individuale "Immobiliare Adorno di Santamaria Roberto", impugna la sentenza n. 239 del 2005 dell'11 luglio 2005 depositata il 25 luglio 2005 dal giudice di pace di Nizza Monferrato, con la quale veniva respinta la sua opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1 del 2005 emessa dal Comune di Nizza Monferrato in data 4 marzo 2005 e notificata in data 7 marzo 2005, avente ad oggetto la violazione del disposto di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 120 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in poi Tulps), che prescrive, per le esercenti delle agenzie di affari, la tenuta di un registro giornale degli affari. Il giudice di pace respingeva il ricorso, rilevando che la L. n. 39 del 1989, era intervenuta a disciplinare il settore della mediazio...

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