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Si rischia il carcere per la veranda in zona vincolata.-
Si rischia il carcere per la veranda in zona vincolata

Compie un reato chi realizza senza permesso anche un’opera minore come una tettoia-veranda nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Inutile invocare la nozione di «pertinenza», né risulta «precaria» l’opera utilizzata solo d’estate (o d’inverno). Oltre che sull’appaltatore, l’abuso edilizio ricade sul committente, che non è scriminato dalla mancata conoscenza della legge urbanistica. Lo precisa la sentenza 24241/10, emessa dalla terza sezione penale della Cassazione.-

Il caso
È vero: la pertinenza urbanistica non ha bisogno del permesso di costruire, ma è escluso che nella categoria possa rientrare il portico non autorizzato realizzato in area protetta. La veranda è un ampliamento dell’edificio principale e finisce per esserne parte integrante, mentre la pertinenza è una struttura indipendente, seppur legata da una relazione di servizio alla costruzione preesistente. Se la tettoia-portico nasce per completare l’immobile, la funzione della pertinenza urbanistica è invece di «strumentalità funzionale», tanto da non avere un autonomo valore di mercato. Anche il manufatto «precario» non richiede titoli abilitativi. Per stabilire se l’opera possa o meno definirsi tale, tuttavia, conta unicamente l’esigenza che essa è destinata a soddisfare: quando l’utilità risulta prolungata nel tempo, la precarietà va esclusa anche nell’ipotesi in cui la struttura - ad esempio la tettoia - è utilizzata soltanto in una stagione dell’anno; né conta la stabilità, cioè il modo in cui l’opera viene ancorata al suolo: è precario solo il manufatto realizzato per esigenze improvvise o comunque temporanee. Il committente, nella specie, non si salva eccependo che ignorava l’esistenza del vincolo paesaggistico: ai fini del reato edilizio conta il dolo generico e per la responsabilità penale basta la «conoscibilità» del contenuto precettivo della norma; il proprietario dell’immobile non dimostra di aver assunto informazioni dall’autorità competente né è scriminato dal fatto di essersi affidato a una ditta specializzata: è chi ordina i lavori edilizi che deve munirsi delle autorizzazioni. La condanna a nove mesi di reclusione per committente e appaltatore è interamente condonata, ma la sospensione condizionale è subordinata alla rimessione in pristino dell’area entro tre mesi.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24241
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reato di cui all’art 181 c. 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità - Dolo generico. La fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. a 42/2004 è punita a titolo di dolo generico. Quanto alla coscienza dell'antigiuridicità dell'azione, va rilevato che presupposto della responsabilità penale è la conoscibilità, da parte del soggetto agente, dell'effettivo contenuto precettivo della norma. Secondo la sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale (in relazione alla previsione dell'art. 5 cod. pen.), va considerata quale limite alla responsabilità personale soltanto l'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto (c.d. ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale). (conferma sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24241 DIRITTO URBANISTICO - Opere edilizie - Responsabilità autonoma del committente e responsabilità dell’imprenditore incaricato a munirsi dei necessari titoli. Il committente di opere edilizie ha l'obbligo personale di munirsi dei necessari titoli abilitativi e delle connesse autorizzazioni, sicché l'averne affidato l'esecuzione ad un imprenditore o ad un artigiano specializzato non esclude la responsabilità autonoma del committente. (conferma sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24241 DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "pertinenza urbanistica" - Oggettiva esigenza "di servizio" all'edificio principale - Precarietà dell'opera - Giurisprudenza. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia part...

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