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Se la nuda proprietà di un’altra abitazione preclude il beneficio del condono riservato alle prime abitazioni.-
Se la nuda proprietà di un’altra abitazione preclude il beneficio del condono riservato alle prime abitazioni


Il proprietario di un immobile chiedeva la sanatoria dello stesso immobile del quale il suddetto aveva la nuda proprietà, essendosene i genitori riservato l’usufrutto.-
Nell’autodeterminazione della somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo di costruzione il ricorrente applicava i benefici previsti dalla normativa di settore per le prime abitazioni, ma il Comune effettuava un conteggio che non teneva conto delle riduzioni de quibus.-
Seguiva la richiesta del nudo proprietario di rideterminazione delle somme in parola e il rigetto della medesima da parte del Comune.-
Avverso tale provvedimento di rigetto, il proprietario in questione ha promosso ricorso innanzi al Tar della Puglia. Il Tar, con la Sentenza n. 2093/2010, ha osservato in via preliminare che oltre alla nuda proprietà dell’immobile in questione e per il quale il proprietario aveva chiesto l’applicazione dei benefici previsti per le prime abitazioni, il suddetto proprietario era anche titolare della nuda proprietà di un’altra abitazione.-
Sulla base di tale constatazione il Comune aveva respinto la richiesta di ricalcolo avanzata dal ricorrente, evidenziando che alla data di realizzazione dell’opera e a quella di presentazione della domanda di condono edilizio, il ricorrente risultava nudo proprietario di un’altra abitazione, nella quale risiedeva e che aveva ampliato e sopraelevato direttamente senza alcun titolo abilitante.- Inoltre anche l’abitazione oggetto della richiesta di condono edilizio risultava re...

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