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Se l'amministratore di condominio, riconfermato nella carica, può essere rimosso durante l'esercizio del suo mandato senza giusta causa, e se, in caso positivo, può richiedere il compenso per l'intero esercizio.-

Se l'amministratore di condominio, riconfermato nella carica, può essere rimosso durante l'esercizio del suo mandato senza giusta causa, e se, in caso positivo, può richiedere il compenso per l'intero esercizio.- Inquadramento normativo
Art. 1725, comma 1, cod. civ.: La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.- Art. 2237 cod. civ.: Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.-

Giurisprudenza
§ Sulla natura giuridica di mandato del rapporto fra amministratore e condominio:
In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza - le cui norme sono applicabili nei rapporti con i condomini, - deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve, perciò, essere retribuita a parte (Cass. civ. Sez. II, 28-04-2010, n. 10204)
In senso favorevole al diritto dell'ammnistratore di condominio revocato senza giusta causa a vedersi riconosciuto il diritto al compenso per l'opera svola ed il rimborso delle spese sostenute si è pronunciato Trib. Milano 6 novembre 1989, n. 10868.

3. Conclusioni
E' pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza, ribadito anche recentemente come abbiamo visto dalla Cassazione, che il rapporto fra amministratore e condominio debba essere ricondotto nel genus del mandato con rappresentanza. Ne consegue quindi che esso sarà regolato in via ...

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