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Se una lettera per il recupero della provvigione, scritta in nome e per conto del franchisor, ha efficacia interruttiva della prescrizione riguardo al credito del franchisee.-
Se una lettera per il recupero della provvigione, scritta in nome e per conto del franchisor, ha efficacia interruttiva della prescrizione riguardo al credito del franchisee.-


In materia di franchising, rimanendo il franchisor ed il franchisee soggetti autonomi e distinti tra loro, il primo non può direttamente richiedere a un debitore del secondo il pagamento di un credito del medesimo, né la comunicazione scritta (nel caso, lettera) indirizzatagli a nome e per conto di quest'ultimo può valere ad interromperne la prescrizione.
Cassazione civile, sez. III, 15/01/2007, n. 647



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere
Dott. LEVI Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza
sul ricorso proposto da:
PROMOGEST S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. B.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI LORENZO, difeso dall'avvocato PASINETTI ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro
CORVI'S COMPANY S.N.C. in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Signor C.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato FONTANELLI ALDO, che la difende unitamente all'avvocato RANELLI GERVASONI TULLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/02 TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE DISTACCATA DI CLUSONE, emessa il 07.01.02 e depositata il 14/01/02; RG. 6450/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/06 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato DI LORENZO FRANCO (per delega avv. Antonio Pasinetti);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione 8.1.1998 la Corvìs Company s.n.c. proponeva opposizione avverso il D.I. n. 44 del 1997 emesso su ricorso della Promogest s.r.l. dal Giudice di pace di Lovere per il pagamento della somma di L. 3.420.000, dovuta a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta relativamente alla stipulazione del contratto di locazione di immobile intervenuto tra Corvìs Company e la Newton s.p.a.. L'opponente, oltre a formulare eccezione di rito, deduceva la prescrizione ex art. 2950 c.c., del diritto dedotto dalla Promogest.
Questa, costituitasi in giudizio, adduceva di aver interrotto il decorso del termine utile al fine della prescrizione mediante invio di lettera raccomandata a.r. del 16.12.1996, contenente appunto la richiesta di pagamento della relativa fattura (OMISSIS).
L'attrice insisteva nel proprio assunto affermando che la suddetta lettera era stata inviata in nome e per conto della Tecnocasa, e non della Promogest (ricorrente nel procedimento monitorio).
Il Giudice di pace di Lovere con sentenza n. 49/1998 accoglieva l'opposizione e dichiarava nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Proposto appello dalla Promogest s.r.l., cui resisteva la Corvìs Company s.n.c., il Tribunale di Bergamo con sentenza del 14.1.2002 rigettava l'appello.
Avverso la sentenza la Promogest s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Ha resistito la Corvìs Company s.n.c. con controricorso.

Motivi della decisione
Nel primo motivo si deduce "errata qualificazione giuridica della fattispecie oggetto delle vertenze di primo e secondo grado e conseguente violazione della norma di diritto regolante il franchising". La ricorrente assume che la sussistenza di un vincolo di omogeneità tra Tecnocasa affiliante la Promogest e Promogest rispetto a terzi soggetti ha legittimato la Tecnocasa ad inoltrare la richiesta di pagamento del credito nei confronti della Corvìs s.n.c. a mezzo lettera raccomandata a.r. in data 16.12.1996, poi reiterata con il procedimento monitorio azionato dalla Promogest. Da tale argomentazione - conclude la ricorrente - non può che derivare il riconoscimento di validità interruttiva della prescrizione annuale alla lettera inviata alla Corvìs Company dall'avv. Berselli il 16.12.96 in nome e per conto della Tecnocasa.
Il motivo non può ricevere accoglimento.
Le caratteristiche del contratto di franchising o di affiliazione commerciale tra due società sono, come correttamente osservato dal Tribunale, giudice d'appello, la completa autonomia sia giuridica che economica del franchisee o affiliato rispetto al franchisor o affiliante.
Il franchising costituisce invero un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro un corrispettivo.
Tali caratteristiche risultano del resto confermate dalla definizione del contratto di franchising data dalla L. n. 129 del 2004, art.  HYPERLINK "javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',key:'61LX0000161757ART1'%7d)" 1, intervenuta nel frattempo.
La causa quindi di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità, per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una vera e propria rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio, senza dover intervenire direttamente nella realtà locale; per il franchisee, la possibilità di intraprendere un'attività commerciale dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor, e, quindi, giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso e, conseguentemente, di inserirsi sul mercato.
Tuttavia, una simile organizzazione non prevede affatto la completa identificazione del franchisor con il franchisee, i quali, sebbene legati contrattualmente, restando indipendenti ed autonomi sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico.
La Promogest s.r.l., sebbene affiliata alla società Tecnocasa è, pertanto, come ritenuto dal giudice a quo, un soggetto distinto ed autonomo da quest'ultima.
D'altronde, in punto di fatto, che la Promogest fosse un soggetto diverso ed autonomo dalla Tecnocasa si evinceva, nella specie, come evidenziato dallo stesso giudice, anche dalla circostanza, per esempio, che nei documenti allegati ai fascicoli di parte la Promogest vi compariva come società ben distinta dalla Tecnocasa anche se utilizzava carta intestata di questa (com'è il caso della lettera 15.10.1996 che reca il timbro della Promogest ancorchè redatta su carta Tecnocasa).
E' da escludere, di conseguenza, con riguardo al caso in esame, che l'affiliante (franchisor) possa richiedere direttamente il pagamento di un credito del franchisee, attraverso una lettera indirizzata al debitore di quest'ultimo. A maggior ragione, una lettera in nome e per conto del franchisor non può avere alcuna efficacia interruttiva della prescrizione riguardo ad un credito del franchisee.
Nel secondo motivo la ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno errato nell'interpretazione dell'art. 2943 c.c.. Deduce che il B., che ebbe ad inviare, tramite legale, alla ...

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