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Mediazione immobiliare. La Cassazione affronta due questioni di rilievo: se la provvigione si paga sul valore reale dell’immobile o sul prezzo dichiarato in atto pubblico e termini di decorrenza della prescrizione per esercitare il diritto alla
Mediazione immobiliare. La Cassazione affronta due questioni di rilievo: se la provvigione si paga sul valore reale dell’immobile o sul prezzo dichiarato in atto pubblico e termini di decorrenza della prescrizione per esercitare il diritto alla provvigione nel caso di affare concluso dolosamente dalle parti con estromissione del mediatore.

La misura della provvigione che spetta al mediatore per l’attività svolta nella conclusione dell’affare, anche se ciò non sia specificamente previsto in patti, tariffe professionali o usi e quando si utilizza il criterio di commisurarla a una percentuale di un dato montante, deve tenere conto del reale valore dell’affare, che è cosa diversa dal prezzo che le parti indicano nel contratto. Il termine di prescrizione per vantare il diritto alla provvigione, nel caso vi sia stato un comportamento doloso delle parti volto a nascondere che l’affare si è concluso, decorre dalla data in cui il mediatore ha avuto conoscenza dell’affare. Lo ha ribadito la Cassazione con la Sentenza n. 24444/2011.
Si tratta della conclusione di un contratto di compravendita di un immobile. Acquirente e venditore, messi in contatto da un mediatore immobiliare, concludono l’affare tra loro e cercano di non pagare il mediatore. Ma, il Tribunale di Vicenza respinge l’appello proposto da uno dei contraenti, avverso la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato a pagare in favore del mediatore la somma dovuta quale provvigione per la mediazione nella compravendita dell’ appartamento. Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che il diritto alla provvigione non era prescritto sul rilievo che si applicava la sospensione della prescrizione, in quanto le parti avevano dolosamente nascosto al mediatore che la trattativa si era positivamente conclusa e che la misura della provvigione andava calcolata sul prezzo effettivo di vendita e non sulla somma, di gran lunga, inferiore indicata nell’atto pubblico. Avverso tale pronuncia, il contraente promuove ricorso per Cassazione, ma, la Suprema Corte rigetta il ricorso. Il ricorrente sostiene che il diritto alla provvigione era già prescritto al momento della citazione introduttiva del giudizio e che il Tribunale ha erroneamente applicato la sospensione della prescrizione invece di far decorrere il termine di prescrizione dalla data della compravendita regolarmente trascritta. Contraddittoriamente il Tribunale ha ritenuto che il contraente avesse occultato dolosamente la compravendita mentre l’atto pubblico era stato regolarmente trascritto. Erroneamente il giudice ha calcolato la misura della provvigione non sul prezzo indicato nell’atto pubblico di vendita, ma su di un prezzo molto superiore, del tutto privo di riscontro probatorio. Censure infondate. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non vi è alcun obbligo per le parti di informare il mediatore della conclusione dell’affare e che il termine di prescrizione decorre dalla data del rogito notarile, ma che tale termine, nel caso vi sia stato un comportamento doloso delle parti, volto a nascondere che l’affare si è concluso, decorre dalla data in cui il mediatore ha avuto conoscenza dell’affare. Il giudice del merito non ha valorizzato solo il comportamento semplicemente omissivo delle parti debitrici contraenti per il fatto che le stesse non avessero informato il mediatore dell’avvenuta conclusione dell’affare, ma ha riconosciuto sussistente la causa di sospensione perché l’occultamento al mediatore dell’esistenza dell’obbligazione di debito era stato l’effetto di una condotta ingannatrice e fraudolenta, tale da comportare la ragionevole convinzione del mediatore che nessun affare era stato concluso. La misura della provvigione che spetta al mediatore per l’attività svolta nella conclusione dell’affare deve tenere conto del reale valore dell’affare che è cosa diversa dal prezzo che le parti indicano nel contratto.

Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 21.11.2011, n. 24444

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 17-12-2004 il Tribunale di Vicenza ha respinto l’appello proposto da G.B. avverso la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato a pagare in favore di R.C. la somma di L 3.700.000 quale provvigione dovuta per la mediazione nella compravendita di un appartamento fra il B. e Co. Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che il diritto alla provvigione non era prescritto sul rilievo che si applicava la sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 cod.civ. in quanto le parti avevano dolosamente nascosto al mediatore che la trattativa si era positivamente conclusa e che la misura della provvigione andava calcolata sul prezzo effettivo di vendita e non sulla somma di gran lunga inferiore indicata nell’atto pubblico. Propone ricorso per cassazione G.B. con tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso C.R. evidenziando che nel ricorso il suo nome era indicato come R. e non come R.
Motivi della ...

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