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QUESITO N. 461: Se l’agente immobiliare è legittimato a chiedere, in caso di conclusione dell’affare, un compenso provvigionale pari al 9% del prezzo di vendita. Presupposti del compenso provvisionale e limiti alla determinazione del quantum.
Quesito n. 461 : Se l’agente immobiliare è legittimato a chiedere, in caso di conclusione dell’affare, un compenso provvigionale pari al 9% del prezzo di vendita. Presupposti del compenso provvisionale e limiti alla determinazione del quantum della provvigione.


Ai sensi dell’art. 1755 c.c. “ Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Orbene, come noto per affare si intende ogni operazione economica che comporta un vantaggio di contenuto patrimoniale per le parti, ovvero anche soltanto il contratto preliminare.
Sul punto la Giurisprudenza è assolutamente unanime ravvisando - da sempre – la conclusione dell’affare appunto col contratto preliminare.
Si veda, tra le altre, Cass. Civ. 19 ottobre 2007, n. 22000: “Per "conclusione dell'affare", dalla quale a norma dell'art. 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicché, anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta "ad substantiam" (art. 1350 e 1351 c.c.)”;
Chiarito, dunque, che il diritto alla provvigione per il mediatore matura al momento della conclusione del contratto preliminare appare opportuno precisare- altresì- che altrettanto pacificamente si riteniene perfezionatosi tale preliminare allorquando il proponente acquirente venga a conoscenza dell’accettazione da parte del titolare dell’immobile.
Cass. Civ. 14 luglio 2004, n. 13067 si “ravvisa l’avvenuta conclusione dell’affare – che legittima il diritto del mediatore ad ottenere le provvigioni n.d.r. – in una proposta d’acquisto, accettata dalla controparte, contenente l’indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento, della data di stipula dell’atto definitivo e della consegna dell’immobile all’acquirente.
Da ultimo si evidenzia, che, una volta concluso il contratto preliminare il diritto alla provvigione resta per cosi dire insensibile alla vicende successiva.
Pertanto, anche laddove non si addivenga alla stipula del contratto definitivo, ovvero il rogito notarile, il mediatore in ogni caso ha diritto di trattenere le provvigioni già eventualmente percepite.
Si pensi, a titolo esemplificativo, alle ipotesi...

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