Loading…
QUESITO N. 509: Se è legittima la vendita effettuata dal padre a favore di uno dei tre figli. Compravendita e donazione dissimulata, conseguenze nella successione legittima. Rimedi esperibili dai legittimari dell’alienante.
Quesito
 
compravendita e Donazione dissimulata, conseguenze nella successione legittima. rimedi esperibili dai legittimari dell’alienante.

*****
caio aliena un immobile a uno dei tre figli (tizio), essa è una operazione legittima? possono gli altri due fratelli eventualmente attaccare questa alienazione quando il loro genitore caio non ci sarà più?

******
Risposta al quesito

Nessuno vieta ad un soggetto quando è ancora in vita di disporre come più gli aggrada dei suoi beni, tuttavia però l’ordinamento nega che con atti "mortis causa" (disposizioni testamentarie a titolo di eredità o di legato), od anche con atti "inter vivos" (donazioni e liberalità) venga lesa la quota di legittima che la legge riserva ai legittimari (per es. coniuge e figli). Bene, ciò premesso, se nel caso che ci occupa l’alienazione fatta a Tizio dal di lui genitore quando era ancora in vita è avvenuta al prezzo di mercato ed il prezzo è stato poi effettivamente versato, essa operazione sarebbe legittima e non sarebbe pertanto attaccabile dagli altri due fratelli; ancorché tale atto di disposizione del patrimonio compiuto dal di loro padre quando era ancora invita abbia leso la loro quota di legittima. Di converso però, ove l’alienazione sia stata fatta invece in modo fittizio simulando all’uopo una donazione, i fratelli di Tizio potrebbero agire in riduzione. I fratelli di Tizio potranno esperire in primis l’azione di simulazione relativa in ordine all’atto di disposizione patrimoniale del di loro padre che si assume lesivo della loro quota di legittima (nella specie la vendita del cespite immobiliare in favore del di loro fratello Tizio, se è avvenuta a un prezzo inferiore a quello di mercato ed il prezzo non sia stato effettivamente versato). Essa azione, sarà finalizzata da un lato a far accertare la nullità del negozio dissimulato (l’alienazione in favore di Tizio), dall’altro a consentire agli eredi legittimari di recuperare alla massa ereditaria il bene fatto fuoriuscire dal patrimonio del "de cuius", con la donazione dissimulata quando egli era ancora in vita.

******
L'azione di riduzione produrrà come effetto diretto l'inefficacia relativa della disposizione lesiva dei diritti dei due fratelli di Tizio, che in forza della "vocazione necessaria" acquisteranno una quota del bene oggetto dell'azione di riduzione, in caso di disposizione parzialmente lesiva della legittima, oppure l'intero bene, in caso di disposizione totalmente lesiva della legittima. Nella prima ipotesi si instaurerà una situazione di comunione tra il beneficiario della disposizione lesiva (Tizio) ed gli altri due legittimari; nella seconda ipotesi i legittimari aggireranno in restituzione per recuperare l'intero bene. Pertanto ciò premesso, in buona sostanza in caso si esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, essi fratelli di Tizio otterrebbero il riconoscimento della lesione della propria quota di legittima e la dichiarazione di inefficacia, totale o parziale, nei loro confronti, dell'atto di disposizione colpito dalla riduzione. La sentenza di riduzione non attua un nuovo trasferimento dei beni al patrimonio del defunto ma opera in modo che il trasferimento posto in essere dal defunto con la disposizione lesiva si consideri non avvenuto nei confronti dei legittimari, i quali acquisteranno il loro diritto in forza della vocazione legale che, per effetto della sentenza, si produce in loro favore.

******
A mente dell’art. 560 cod. civ. se il bene è comodamente divisibile, si procederà separando la parte occorrente per integrare la quota di legittima che è stata lesa; se invece il bene non è comodamente divisibile esso ritornerà per intero all’eredità. In ultimo, Tizio se non possiede una quota eccedente potrà invece ritenere il bene compensando in denaro i fratelli che sono stati eventualmente lesi nello loro quota di legittima (art.560 commi 1 e 2); infine potrà invece ritenere tutto l’immobile, se il valore di questo non sia superiore alla somma della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. In estrema sintesi possiamo cosi concludere: se l’alienazione è avvenuta al prezzo di mercato dell’immobile ed il prezzo è stato effettivamente versato l’alienazione non può essere impugnata. Di converso invece se l’alienazione cela un negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di Tizio), i fratelli di costui potranno agire in riduzione per far valere il loro diritto alla quota di legittima contro l'apparenza creata in loro danno con la vendita dell’immobile al figlio Tizio dal di loro genitore quando era ancora in vita.

******
Motivi della risposta

L’ordinamento giuridico consente al singolo individuo di disporre, dei suoi beni nel modo che egli ritiene più opportuno per il periodo successivo alla sua morte ed ammette anche che egli in vita ne faccia dono o li possa alienare a chi più gli aggrada. Tuttavia questa facoltà non è incondizionata visto che l’ordinamento vieta di ledere i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti; ripugna infatti alla coscienza del nostro legislatore che i beni siano lasciati tutti o in parte ad un estraneo e che qualcuno dei figli o il coniuge non riceva nulla o riceva meno di quanto gli è dovuto per legge. In conseguenza di ciò la legge stabilisce che una parte dei beni del “de cuius” debba andare ai legittimari, cioè le persone in favore delle quali la legge riserva una quota dell’eredità. Per poter stabilire se il “de cuius” con gli atti di disposizione del proprio patrimonio abbia leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari, occorre calcolare l’entità del suo patrimonio all’epoca dell’apertura della successione. Questa, è un operazione meramente contabile che viene chiamata riunione fittizia dei beni, con questa operazione viene calcolato il valore dei beni appartenuto alla persona defunta al momento dell’apertura della successione (la somma di questi beni viene chiamata relictum), dalla somma che ne risulta si detraggono i debiti, determinandosi in questo modo l’effettiva misura...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione