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QUESITO N. 533: È possibile rinunciare all’eredità, prima della morte del de cuius, onde evitare che il bene, che entrerà a far parte del patrimonio dell’erede, possa essere aggredito dai creditori di quest’ultimo?
Quesito n. 533: È possibile rinunciare all’eredità, prima della morte del de cuius, onde evitare che il bene, che entrerà a far parte del patrimonio dell’erede, possa essere aggredito dai creditori di quest’ultimo?
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RISPOSTA
La rinunzia all'eredità, è disciplinata dagli artt.  HYPERLINK "http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._519.aspx" \o "Codice Civile art. 519" 519 e ss. cod. civ., essa consiste in un atto negoziale unilaterale non recettizio mediante il quale il chiamato, dismette il diritto di conseguire la qualità di erede senza trasmetterlo ad altri.
La caratteristica saliente della rinunzia all'eredità è costituita dalla retroattività degli effetti.
L'art. 521 cod.civ. dispone infatti che colui il quale rinunzia all'eredità viene considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Una volta intervenuta la rinunzia il chiamato perde subito il possesso ed i poteri di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ., (pur rimanendo ferma la valenza degli atti di amministrazione eventualmente compiuti dal chiamato anteriormente all'atto dismissivo).
Essa determina la delazione a soggetti sostituti o a chiamati in subordine.
La rinunzia potrà venir perfezionata entro un lasso di tempo analogo a quello previsto per l'accettazione. Ciò premesso, occorre semplicemente aggiungere alcune precisazioni relative al momento di inizio, esso coincide ordinariamente con il momento in cui si apre la successione.
Per quanto riguarda la possibilità, che si proceda alla rinunzia prima della morte del de cuius, bisogna sottolineare, come l'eventuale rinunzia all'eredità fatta prima della morte del de cuius non potrebbe sfuggire ad una qualificazione in chiave di patto successorio rinunziativo, colpito da nullità ai sensi dell'art. 458 cod.civ.
La rinunzia all'eredità ai sensi dell’art. 520 cod. civ., non tollera, quale actus legitimus, l'apposizione di condizione, termine o modo: in caso contrario essa sarebbe nulla.
L'art.  HYPERLINK "http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._519.aspx" \o "" 519 cod. civ. prevede che la rinunzia all'eredità deve essere effettuata mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
La rinunzia all'eredità deve essere inserita, ai sensi dell' HYPERLINK "http://www.e-glossa.it/wiki/disposizioni_attuative_codice_civile_art._52.aspx" \o "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 52" art. 52 delle disposizioni attuative del codice civile nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione si sia aperta la successione.
La dichiarazione di rinunzia che fosse stata fatta difformemente rispetto alle predette prescrizioni non potrebbe non essere considerata nulla.
Secondo l'opinione prevalente differenti sarebbero invece le conseguenze del difetto degli adempimenti pubblicitari susseguenti (vale a dire l'inserzione nel registro delle successioni).
A questo riguardo si parla di inopponibilità dell'atto abdicativo ai terzi nonché del risarcimento del danno da parte del notaio o del cancelliere inadempienti.
È bene ricordare, come la rinunzia all'eredità può essere impugnata dal rinunziante o dai suoi creditori. Le due ipotesi non sono omogenee: l'impugnativa ad opera del chiamato che abbia rinunziato ha quale termine di riferimento un vizio dell'atto di rinunzia riconducibile alla violenza, al dolo ( HYPERLINK "http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._526.aspx" \o "" art. 526 cod. civ.) ovvero ad una situazione di incapacità di agire dell'agente. L'impugnazione della rinunzia da parte del creditore del chiamato invece non si appunta su un vizio dell'atto, ma si concreta in un'opposizione ( HYPERLINK "http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._524.aspx" \o "" art. 524 cod. civ.) avente natura cautelare, mirante a conservare in capo al creditore la possibilità di fruire dell'incremento del patrimonio del proprio debitore che seguirebbe all'accettazione da parte di costui dell'eredità lasciatagli.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni a far tempo dalla rinunzia.
In definitiva, per rispondere al quesito, possiamo affermare che non è possibile, prima della morte del de cuius, effettuare la rinunzia all’eredità, non avendo ancora acquisito tale qualità e non potendo disporre, di conseguenza, del relativo diritto sui beni.

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MOTIVI DI DIRITTO
Al momento dell'apertura della successione mortis causa, si determinano i fenomeni della vocazione e della delazione ereditaria. La più rilevante situazione giuridica soggettiva che sorge a favore del chiamato (che è altresì titolare di una serie di poteri in funzione conservativa e cautelare) si rinviene nel diritto di accettare l'eredità. Esso è connotato da una speciale consistenza: il diritto di accettazione consiste, infatti, nel diritto ad essere investito di una qualità (quella di erede) che comporta a propria volta una serie di diritti, di obblighi, di poteri.
Ciò premesso, il diritto di accettare l'eredità può venire meno per svariate cause (prescrizione, decadenza, premorienza), tra le quali la rinunzia all'eredità posta in essere dal chiamato.
La rinunzia all'eredità, è disciplinata dagli artt. 519 e ss. cod. civ., essa consiste in una vera e propria rinunzia abdicativa che produce l’effetto di dismettere il diritto di accettare l'eredità senza che esso venga trasferito ad altri, indipendentemente dalla comunicazione che del medesimo venga data ai soggetti che possano avervi interesse.
Quanto alla sorte della delazione in esito al compimento dell'atto abdicativo del chiamato occorre distinguere: se, in difetto di testamento, la successione è regolata dalla legge, l'art.522 cod. civ. prescrive che la parte del rinunziante si accresce a quella di coloro che avrebbero concorso con quest'ultimo, salvo l'operatività della rappresentazione.
Quando il rinunziante è solo, l'eredità si devolve infine a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse. Se il fenomeno successorio è regolato da testamento (art. 523 cod.civ. ) può essere che il testatore abbia previsto una sostituzione. Nell'ipotesi negativa, può avere luogo il diritto di rappresentazione. In ulteriore subordine si manifesterà l'accrescimento: la parte del rinunziante si accrescerà ai coeredi ai sensi dell'art. 674 cod. civ. Quand'anche di questo istituto mancassero i presupposti si avrà infine la devoluzione agli eredi legittimi ex art. 677 cod. civ.
La rinunzia all'eredità non tollera, quale actus legitimus, l'apposizione di condizione, termine o modo: in caso contrario essa sarebbe nulla ai sensi dell'art.  HYPERLINK "http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._520.aspx" \o "Codice Civile art. 520" 520 cod. civ. Quanto alla possibilità per l'agente di porre nel nulla la propria precedente manifestazione dismissiva, si dice che la rinunzia sia atto revocabile (ancorché in misura limitata, vale a dir...

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