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QUESITO N. 557: Se per l'installazione di una canna fumaria (per attività di pizzeria) che attraverserebbe l'intero edificio è necessaria l'autorizzazione degli altri condomini.
Per l'installazione di una canna fumaria (per attività di pizzeria)  che attraverserebbe l'intero edificio è necessaria l'autorizzazione degli altri condomini ?  Si precisa inoltre che non c'è un regolamento di condominio
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Risposta al quesito
Al fine di fornire una soluzione del quesito confacente ai canoni legislativi, è opportuno procedere ad una disamina di alcuni istituti giuridici attinenti sia il diritto civile che il diritto amministrativo. Al riguardo, alcune Corti di merito hanno statuito che, “in materia condominiale costituisce opera lecita l'installazione di una canna fumaria sulla facciata comune, consentita ai sensi dell'art. 1102 c.c.”( Tribunale Trento 16 maggio 2013   n. 432 e Tribunale Bari sez. III 01 ottobre 2007 n. 2219 ); e pertanto, hanno ritenuto che l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale, integra una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico. L'esecuzione di tale opera non costituisce innovazione ma una modifica lecita finalizzata all'uso migliore e più intenso previsto dall'art. 1102 c.c., conforme alla destinazione del muro perimetrale che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue spese, se non impedisce agli altri condomini di farne un pari uso, non pregiudichi la stabilità e la sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro. Successivamente, sia la Suprema Corte di Cassazione che il Consiglio di Stato hanno affermato, in più ripetute, che non è necessario il consenso dei condomini e della relativa autorizzazione assembleare al fine di installare una canna fumaria in un edificio. Ed infatti, quest’ultimo organo, con sentenza del 3 gennaio 2006 n. 11, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “il condomino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi compreso l'inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condomini l'uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. In conclusione, secondo l’orientamento prevalente, il privato/condominio che voglia installare una canna fumaria lungo l’intera facciata del condominio può procedere senza il preventivo consenso dell’assemblea condominiale purché, in ogni caso, faccia molta attenzione al rispetto dei molteplici parametri normativi previsti. A titolo esemplificativo si rammenta che occorre: - il rispetto del decoro architettonico: l’installazione della canna non deve andare ad incidere negativamente sul decoro dell’edificio; per la giurisprudenza, infatti, il decoro architettonico è costituito “dall’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono all’edificio una sua armoniosa fisionomia” (Cass. 2189/81, Cass. 2313/88, Cass. 8731/98); - il mantenimento della sicurezza e della stabilità dell’edificio: l’installazione della canna non può in alcun modo compromettere la stabilità dell’edificio e la sicurezza dei condomini e dei terzi; - il rispetto delle distanze legali: va detto che anche se le norme sulle distanze legali sono dirette a disciplinare i rapporti tra proprietà contigue la Cassazione tuttavia ha chiarito che detta disciplina può essere applicabile anche nei rapporti tra condomino e condominio, purché sia compatibile con la disciplina relativa all’uso delle cose comuni; - il divieto di immissioni intollerabili: sarà infatti possibile per i condomini che ritengano lesi i propri diritti dall’installazione della canna, far accertare giudizialmente che le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dalla canna fumaria superano il limite della normale tollerabilità prevista dall’art. 844, I comma, c.c.. ed ottenere di conseguenza un provvedimento che indichi le misure tecniche idonee a limitare il disagio arrecato o che imponga addirittura la rimozione della canna.
Quanto all’ultimo punto si registra infatti una sentenza del Tribunale di Salerno la quale ha affermato che “una canna fumaria posto al servizio di un ristorante, installata in un condominio "ex novo" e senza alcuna autorizzazione condominiale, dovrà essere ri...

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