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Nº 5170 SE IL CONDUTTORE CHE ABBIA STIPULATO LA LOCAZIONE SONO CON UNO DEI PROPRIETARI, PUO\' ESSERE COSTRETTO A RIPETERE IL PAGAMENTO ANCHE IN FAVORE DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 22540/19)

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\"La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell\'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all\'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l\'operato del gestore e, ai sensi dell\'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa\".
Autore fonte esterna
Data pubblicazione 06-12-2019
Data aggiornamento 06-12-2019
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