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Nº 667 PARERE N°796: NEL CASO DI REVOCA GIUDIZIALE DI UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO VIGE LA CD. PROROGATIO IMPERII?

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La risposta al quesito sottoposto, seguendo l’interpretazione della Giurisprudenza di legittimità maggioritaria e più recente, è affermativa.- Invero, in tema di condominio di edifici, l’istituto della ‘prorogatio imperii' è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, c.c., o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca, o annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina, qualora il condominio stesso non provveda alla nuova nomina.- Tuttavia, non va sottovalutato quanto assunto da altro orientamento giurisprudenziale che, proprio in ipotesi di revoca giudiziale, mette in luce il possibile contrasto di interessi tra la volontà dei condomini e la prosecuzione dell’attività dell’amministratore.- In tali casi, invero, qualora l’attività dell’amministratore revocato risulti assolutamente inidonea a rappresentare l’interesse dei condomini, ed al tempo stesso non risulti raggiunto il quorum per la nomina di un nuovo amministratore, ciascun condomino ha la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria affinchè nomini con decreto un amministratore cd. giudiziale.-

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Autore AVV. DEL GUERCIO GERARDA
Data pubblicazione 16-07-2018
Data aggiornamento 16-07-2018
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