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SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE 23 MARZO 2003
Il contratto di locazione, rinnovatosi nel tempo per mancanza di disdetta, rica
de nella disciplina dell'art. 2 l. n. 431/98.
Il richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 2 l. n. 431/98 al comma 1 della stessa norma, è un richiamo "in blocco" che non autorizza l'interprete a ritenerne esclusa alcuna fattispecie contemplata dalla norma. Con tale "normazione per rinvio", la legge ha espressamente esteso la disciplina dettata per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della l. n. 431/98 ai contratti rinnovati dopo l'entrata in vigore della stessa, al fine di far transitare i "vecchi" contratti, fin dalla prima scadenza successiva all'entrata in vi...

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