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QUESITO N. 055: Se il coniuge separato ed obbligato al mantenimento dell'altro coniuge può vendere un locale commerciale al cui conduttore il Giudice ha ordinato di pagare i canoni direttamente nelle mani del coniuge beneficiario del mantenimento
sette prevedere che con la stessa sentenza viene stabilita la misura ed il modo in cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli.-
L’art. 156, invece, prevede che quando il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione non abbia “adeguati redditi propri”, ovvero redditi sufficienti ad assicurargli il tenore di vita goduto in regime di convivenza, il Giudice che pronuncia la separazione stabilisce il diritto di ricevere dell’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento.-
Per amore di completezza, si specifica che l’entità di tale mantenimento, così come stabilito sempre dall’art. 156 C.c., deve essere determinata tenendo conto da un lato dei redditi del coniuge cui l’obbligo viene imposto (considerando tutte le sostanze compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito - cfr. C.C. 1990 n. 6774) e dall’altro dei bisogni del coniuge beneficiario.-
Il legislatore, sempre all’art. 156 C.c., ha previsto la possibilità di adottare dei mezzi di garanzia per l’adempimento dell’obbligo del mantenimento, sia dei figli che dell’altro coniuge.-
Il comma 4° del suddetto articolo, infatti, prevede che qualora esiste pericolo che il coniuge obbligato possa sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli (stabilito al precedente art. 155 C.c.) e a quello di mantenimento del coniuge (previsto all’art. 156 C.c.) “Il Giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale…”.-
Al successivo sesto comma, poi, il legislatore ha regolato l’ipotesi di inadempimento dell’obbligo di mantenimento prevedendo che “In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.-
Concentriamo la nostra attenzione sull’ordine giudiziale di pagamento che il Giudice può impartire ad un terzo tenuto a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all’obbligato.-
L’Ordine Giudiziario di Pagamento presuppone l’inadempimento o, come affermato dalla Giurisprudenza, il semplice ritardo (cfr Cass. 1990 n. 1095) degli obblighi di corresponsione dell’assegno familiare.-
Come affermato in dottrina l’obiettivo di tale istituto è quello di dare certezza ed assicurare la puntualità della prestazione.-
E’ evidente, allora, la garanzia che il legislatore ha voluto apprestare ai figli ed al coniuge separato prevedendo l’istituto dell’ordine giudiziario di pagamento.-
Nel caso sottoposto al nostro esame, esaminando l’ordinanza del Giudice allegata al quesito, si legge che il Giudice Istruttore “letto l’art. 156, comma 6, c.c. ordina alla omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare direttamente alla Sig.ra omissis, fino all’ammontare di euro 671,39, mensili il canone di locazione dovuto al Sig. omissis quali somme dovute da quest’ultimo per il mantenimento dei figli omissis”.-
Si tratta di un provvedimento del Giudice istruttore del Tribunale di Avellino volto a garant...
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