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QUESITO N. 057: Se la rinuncia all'azione di riduzione va fatta dai soli legittimari o anche dagli eredi degli stessi
resi inoperanti, in tutto o in parte, e cioè nei limiti in cui ciò sia reso necessario per l’integrazione della quota di riserva, attraverso l’esercizio potestativo dell’erede legittimario di chiederne la riduzione.-
Ciò significa, in altri termini, che, una donazione a favore di un soggetto che vada a ledere la quota di legittima, di per se non è nulla ne annullabile ma è solo impugnabile e l’unico strumento riconosciuto al soggetto che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima è l’azione di riduzione, diretta ad ottenerne l’integrazione della quota di riserva.-
In secondo luogo, poi, va evidenziato che al fine di poter attivare l’azione di riduzione delle donazioni è necessario che le stesse siano state validamente effettuate.
A questo punto è spontaneo chiedersi: Chi è legittimato a chiedere l’azione di riduzione?
La risposta è stata data dallo stesso Legislatore attraverso l’art. 557 c.c.-
Il suddetto articolo, infatti, rubricato soggetti che possono chiedere la riduzione, al I comma, testualmente dispone: “La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi e aventi causa.”
Da una prima analisi di tale norma emerge chiaro che la condizione fondamentale per poter chiedere l’azione di riduzione è quella di essere tra le persone indicate dall’art. 557 c.c..-
Ma tale condizione se pur necessaria non è sempre sufficiente per poter esperire la suddetta azione.-
Va evidenziato, infatti, che è necessario operare una differenza a seconda che si tratti di una donazione avvenuta nei confronti di un estraneo o di un coerede.-
L’art. 564 c.c, infatti, stabilisce uno speciale onere in capo al legittimario qualora lo stesso proponga l’azione di riduzione nei confronti di estranei (= non coeredi).-
In tal caso è necessario che l’accettazione dell’eredità si avvenuta con beneficio d’inventario.-
Va però aggiunto che quest’ultima disposizione non è applicabile al legittimario totalmente pretermesso dal testamento.-
Diversamente argomentando, infatti, il legittimario totalmente pretermesso dal testamento non sarebbe in grado di esercitare l’azione di riduzione, non potendo in nessun modo accettare un’eredità a cui non è stato chiamato.-
Va, poi, ricordato che la suddetta azione si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente dall’apertura delle successione; non rilevando né l’eventuale ignoranza dell’esistenza di un testamento, né la circostanza che eventualmente il testamento olografo non sia in possesso del legittimario dal momento che secondo il criterio generale dell’art. 2935 la decorrenza iniziale può prorogarsi fino al giorno dal quale è cominciata la possibilità di esercitare il diritto in questione ( es: figlio naturale, come tale dichiarato dopo l’apertura della successione).-
L’art. 557, poi, al II comma, dispone: “Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive...
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