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Se il condono edilizio è applicabile nei casi di opera difforme, riguardo alla cubatura, dalla concessione edilizia annullata.-
Concessione edilizia: principi nell’annullamento per vizi di sostanza o procedura
Consiglio di Stato , sentenza 22.05.2006 n° 2960

Il Collegio ritiene di dover precisare, in via preliminare, che l’annullamento parziale di un atto amministrativo è ammissibile solo quando nell’ambito del provvedimento sono distinguibili autonome statuizioni, riferite ad oggetti diversi. Deve, pertanto, ribadirsi che nel caso di una concessione edilizia relativa ad un fabbricato unico composto da più vani, l’annullamento non può non riguardare l’edificio nella sua interezza
Deve precisarsi che, secondo costante e prevalente giurisprudenza, in caso di annullamento in sede giurisdizionale di una concessione edilizia, ritenuta illegittima per un vizio sostanziale, l’Amministrazione non può emettere un nuovo provvedimento concessorio in applicazione dell’art. 11 della legge n. 47/1985, trattandosi di norma che consente la rimozione esclusivamente di vizi procedurali.
La disposizione ex art. 39 della legge n. 724/1994 e successive modificazioni va, tuttavia, interpretata nel senso che in ipotesi di concessione edilizia annullata l'opera condonabile è quella conforme alla concessione edilizia medesima quanto alla cubatura, se superiore a 750 mc (se inferiore, opera la regola generale della condonabilità fino a 750 mc); ne consegue l'inapplicabilità del condono edilizio nei casi di opera superiore a 750 mc, difforme, riguardo alla cubatura, dalla concessione edilizia annullata; devono invece ritenersi condonabili le opere realizzate in base a concessione edilizia annullata dalla quale esse siano difformi in aspetti, diversi dalla cubatura, che in regime ordinario sarebbero suscettibili di concessione in sanatoria (come ad esempio, parziali difformità, sanabili di finestre, distribuzione interna e simili).
Con la sentenza in epigrafe, i Giudici di Palazzo Spada hanno provveduto all’annullamento della sentenza emessa dal T.A.R. Marche il 16 giugno 2003 (Reg. Sent. n. 624): più precisamente, la vicenda oggetto di giudizio consisteva nell’avvenuto rilascio, in favore del controinteressato in primo grado (successivamente appellato) di una concessione edilizia in sanatoria per la regolarizzazione di una costruzione già assentita con precedente autorizzazione edificatoria (quest’ultima, poi, annullata dal Giudice amministrativo); il rilascio del provvedimento in sanatoria era stato concesso sul presupposto dell’avvenuta eliminazione mediante condono dei vizi volumetrici ed altimetrici a base del pregresso annullamento giurisdizionale.
Al contenuto del titolo autorizzativo rilasciato dall’amministrazione comunale si opponeva, dunque, il ricorrente in primo grado (ivi, appellante e vittorioso).
Il Consiglio di Stato ha dunque avuto occasione di ricordare che:
non è possibile procedere ad annullamento parziale di un atto amministrativo se all’interno di questo atto non è dato riconoscere autonome statuizioni, aventi diversi e riconoscibili oggetti: conseguentemente, una concessione edilizia che configuri l’assenso ad un intervento complessivo e generalizzato, non può che essere annullata nella sua integrità e non semplicemente per parti;
nel caso di annullamento di provvedimento concessorio di interventi edilizi, non è possibile che l’amministrazione rinnovi il provvedimento se i vizi in ragione dei quali era stato annullato sono riconducibili a censure di merito e non a censure meramente procedimentali;
fermo restando quanto sinora detto (ovverosia, che per rinnovare i contenuti del provvedimento è necessario che questi non sia stato censurato con riguardo alla legittimità dell’oggetto ma solo del procedimento), nel caso venga annullata una concessione edilizia l’opera edilizia condonabile è quella conforme alla concessione annullata se la cubatura supera i 750 metri; se la volumetria originariamente assentita era inferiore a tale limite, la condonabilità si estende al massimo fino a 750 metri cubi (interpretazione dell’articolo 39 della legge n. 724/1994).

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 22 maggio 2006 n. 2960
Pres. Santoro, Est. Corradino
F A T T O
Con sentenza n. 624/2003 il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto i ricorsi (iscritti ai nr. 1136/1998 e 989/1999 R.G.) con i quali l’odierno appellante aveva impugnato il provvedimento n. 970 del 18 luglio 1998, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Amandola, con cui è stato formalizzato il rilascio in favore del controinteressato Sig. L. V., di una concessione edilizia in sanatoria per la regolarizzazione di una costruzione già assentita con precedente autorizzazione edificatoria annullata dal Giudice amministrativo, sul presupposto dell’avvenuta eliminazione mediante condono dei vizi volumetrici ed altimetrici a base dell’annullamento giurisdizionale; tutti gli atti preparatori al suddetto provvedimento di sanatoria, ivi compreso il parere della Commissione edilizia comunale del 20 febbraio 1998 e gli atti di approvazione dei progetti e quelli allegati alla pratica edilizia; il provvedimento n. 3724 del 28 luglio 1999, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Amandola, relativo al rilascio in favore del controinteressato sig. L. V. di autorizzazione per la esecuzione di lavori di sistemazione esterna del fabbricato sito in Via xxy, distinto al catasto Urbano al foglio 42, con la particella n. 763, nonchè di realizzazione di divisori interni al primo piano seminterrato per ricavarne dei fondaci-ripostiglio; tutti gli atti preparatori e conseguenziali, ivi compreso il parere della Commissione edilizia del 19 maggio 1999 e gli atti tecnici allegati all’autorizzazione edilizia oggetto di impugnativa e la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni conseguenti all’annullamento degli atti impugnati ed al riconoscimento dell’illiceità del comportamento tenuto dal Comune, nelle forme del risarcimento in forma specifica mediante la demolizione delle parti illegittime del fabbricato ritenute tali anche dal Consiglio di Stato o, quanto meno, in forma pecuniaria per equivalente da porre a carico in solido della parte pubblica Comune di Amandola e della parte privata L. V..
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Sig. G. A. che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Comune di Amandola ed il Sig. L. V..
Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Amandola non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
L’appello è fondato.
Il Collegio ritiene di dover precisare, in via preliminare, che l’annullamento parziale di un atto amministrativo è ammissibile solo quando nell’ambito del provvedimento sono distinguibili autonome statuizioni, riferite ad oggetti diversi. Deve, pertanto, ribadirsi che nel caso di una concessione edilizia relativa ad un fabbricato unico composto da più vani, l’annullamento non può non riguard...

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