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QUESITO N. 128: Se a seguito della normativa sull’antiriciclaggio ed alle novità introdotte dal decreto Bersani nel preliminare di compravendita dovrà essere indicata necessariamente la provvigione spettante all’agenzia.-
Quesito128: Se, a seguito della normativa sull’antiriciclaggio ed alle novità introdotte dal decreto c.d. Bersani, nel preliminare di compravendita (come anche nella proposta di acquisto) dovrà essere indicata necessariamente la provvigione spettante all’agenzia?

PREMESSA
La normativa sull’antiriciclaggio impone agli agenti immobiliari tre nuovi obblighi:
Identificazione della clientela;
Registrazione e conservazione in archivio;
Segnalazione delle operazioni sospette;
Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nel caso in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo, il cui valore sia superiore a 12.500 Euro.
Pertanto, la proposta di acquisto completa in ogni sua parte e regolarmente accettata dal promittente venditore costituisce contratto preliminare ed obbliga l’agente al rispetto degli obblighi suddetti.
Gli agenti immobiliari devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono e devono registrare e conservare nell’archivio unico:
i dati identificativi delle parti e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
la data dell’avvenuta identificazione;
la data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
la tipologia di operazione compiuta, avvalendosi delle causali indicate nelle seguente tabella:
CODICE D E S C R I Z I O N E
8201 Mediazione immobiliare – conclusione del contratto preliminare
8202 Mediazione immobiliare - conclusione del contratto definitivo
8299 Mediazione immobiliare – altro,
il prezzo convenuto dell’immobile oggetto della mediazione;
le modalità ed i mezzi di pagamento;
L’archivio unico può essere tenuto a mezzo di sistemi informatici o in forma cartacea.
Per quanto riguarda il decreto Bersani, convertito nella legge n. 248/06, le novità interessano indirettamente l’agente immobiliare e direttamente l’acquirente e il venditore.
La nuova normativa pone a carico dell’acquirente e del venditore una serie di obblighi:
di dichiarare negli atti il valore reale del corrispettivo pattuito per la compravendita;
di indicare analiticamente le modalità di pagamento;
di dichiarare se si sono avvalse di un mediatore.
Se le parti dichiarano di essersi avvalse dell’attività di un agente immobiliare sono tenute a indicare analiticamente i seguenti dati:
l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione;
le modalità di pagamento attraverso le quali si è provveduto al pagamento delle provvigioni;
i dati identificativi e fiscali degli agenti immobiliari (quali partita IVA o codice fiscale).
Le parti hanno l’obbligo di fornire le informazioni relative alla mediazione ai notai in sede di stipula dell’atto pubblico o di scritture private autenticate.
Queste informazioni dovranno essere fornite dalle parti per la conclusione degli atti notarili a partire dal 6 luglio 2006.

CONCLUSIONI
Pertanto, tale dichiarazione non è necessaria nel contratto preliminare, trattandosi di un contratto a soli effetti obbligatori e non reali.
Tuttavia, è bene evidenziare che in applicazione...

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