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QUESITO N.133: A chi competono le spese per abbattere le barriere architettoniche in un condominio?

Quesito n. 133: A chi competono le spese per abbattere le barriere architettoniche in un condominio?

In riferimento al quesito in esame, vengono posti due problemi, il primo relativo all’onere delle spese di abbattimento delle barriere architettoniche e il secondo relativo al finanziamento di tali spese.-
Per quanto attiene al primo aspetto, l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati è disciplinato dalla L. 13/89 ed integrate dalla L. 62/89 e dalla circolare del Ministero Lavori Pubblici del 22/6/89 n°1669.- 
La normativa stabilisce che, per l'abbattimento delle barriere architettoniche da attuare negli edifici esistenti, nel caso che in un condominio risieda un portatore di handicap e lo stesso, o chi ne esercita la tutela, intenda portare innovazioni alle parti comuni dello stabile atte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la mobilità, deve sottoporre all'approvazione dei condomini le innovazioni che intende apportare. Nel caso l'assemblea approvi, le spese delle innovazioni vengono suddivise tra i condomini come da regolamento. Nel caso in cui il condominio rifiuti di apportare le innovazioni o di non considerare la richiesta del disabile, fatta per iscritto, il disabile o il suo tutore può istallare, a sue spese, servoscala, nonchè strutture facilmente rimovibili. Può anche modificare l'ampiezza della porta d'accesso per rendere più agevole l'ingresso agli edifici, garage o ascensori. (L. 13 art. 2 comma 2).-
Sul finanziamento di tali spese, invece, la L. 13 del 1989, come è noto ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.-
Possono accedere a tali contributi:
1) i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
2) coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
3) i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
4) i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.- E' bene ricordare che i disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.

Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo:

Occorre innanzitutto precisare che le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili. I comuni possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione. Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile; l'esempio classico è quello del servoscala o della carrozzina montascale.-
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:
1) parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio); 2) immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento.-
Il contributo può essere erogato per:
1) una singola opera (es. realizzazione di una rampa);
2) un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).- Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo.- Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo. Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.-
Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità.-
Come presentare la domanda:

La domanda deve essere presentata
1) al sindaco del comune in cui è sito l'immobile,
2) in carta da bollo;
3) entro il 1° marzo di ogni anno;
4) dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità.-
Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo. Non possono invece presentare la domanda altri soggetti, neanche quelli (ad esempio il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione. Ciò significa che quando un contributo viene richiesto da un condominio sarà il disabile a presentare la domanda, anche se il beneficiario del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente la spesa. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi in chi ha effettivamente sostenuto le spese per la realizzazione dell'opera. Questi può pertanto coincidere con il disabile che ha presentato la domanda qualora sia lui a sostenere la spesa, oppure può essere il familiare cui il disabile è fiscalmente a carico. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore. In sintesi: a presentare la domanda è sempre il disabile (o il curatore o il tutore), il beneficiario del Contributo, invece, può essere anche un'altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa.-
Cosa deve essere allegato alla domanda
L'istanza deve contenere la descrizione, anche, sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorrere ad un progettista. Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e una autocertificazione. Il certificato medico, in carta semplice, pu...

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