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Se le azioni possessorie sono esperibili anche per l'alterazione della cosa comune.-
Alterazione della cosa comune, esperibili anche le azioni possessorie
Corte di Cassazione, sent. 5 agosto 2005, n. 16496, Sez. II

Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri e in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore pro indiviso sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella utilitas alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione.
In proposito, per altro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l’...

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