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QUESITO N. 175: Il diritto di usufrutto, oggetto di cessione per atto inter vivos, in caso di morte del cessionario cade in successione a favore degli eredi del medesimo, qualora il cedente sia ancora in vita?
Quesito 175: Il diritto di usufrutto, oggetto di cessione per atto inter vivos, in caso di morte del cessionario cade in successione a favore degli eredi del medesimo, qualora il cedente sia ancora in vita?
Il diritto di usufrutto attribuisce al titolare il diritto al godimento di una cosa altrui nella sua piena capacità produttiva, al fine di trarvi ogni utilità nel limite del rispetto della sua destinazione economica.
Si tratta di un diritto temporalmente limitato, in quanto a norma dell’art. 979 c.c., non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
Da tale regola si desume che non è trasmissibile mortis causa il diritto di usufrutto. E’, invece, prevista la trasmissibilità per atto inter vivos del diritto in esame.
Infatti, l’art. 980 c.c. stabilisce che “l’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo periodo di tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. La cessione deve essere notificata al proprietario; finchè non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario”.
Stabilita la validità di una cessione inter vivos del diritto di usufrutto, il problema da risolvere è se con la morte del cessionario il diritto in oggetto si estingue o, al contrario, cade in successione in favore degli eredi del medesimo.
Al riguardo la giurisprudenza stabilisce: “A norma degli art. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, il quale, peraltro, può cedere il suo diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata. La temporaneità del diritto, pertanto, esclude che esso possa formare oggetto di disposizione testamentaria o ricadere nell'ambito di una successione "mortis causa"; tuttavia, una volta che l'usufrutto sia stato ceduto per atto "inter vivos", esso, fino alla morte dell'originario e primo usufruttuario, si ren...

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