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QUESITO N. 179: Se un condomino è legittimato ad agire per ottenere la nomina di un amministratore del condominio, qualora l'assemblea non provveda
Quesito n. 179 : Se, in caso di rifiuto da parte dell’assemblea di un condominio, un condomino può far nominare un amministratore.-

L'articolo 1129 del codice civile recita che “quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini”.-
Dalla semplice lettura dell'articolo sopra riportato, emerge che la nomina dell'amministratore è obbligatoria solo quando vi siano almeno 5 condomini. Fino a 4 condomini la nomina non è obbligatoria ma facoltativa.-
La norma fa riferimento al numero delle persone e non al numero degli appartamenti. Può quindi accadere che in un condominio vi siano, ad esempio, 5 appartamenti, ma che due di essi appartengono ad un condomino.-
Vi sarebbero così 5 unità immobiliari ma solo 4 condomini. In questo caso la nomina non è obbligatoria ma solamente facoltativa.-
Dal punto di vista pratico vediamo come si deve muovere un condomino in un condominio privo di amministratore.-
L'articolo 66 comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile recita che “In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino”.-
Quindi, nei condomini privi di amministratore, qualsiasi condomino che ritenga si debba procedere alla nomina, può convocare l’assemblea. Non vi sono forme obbligatorie per la convocazione ma, poiché occorre poi provare che tutti i condomini sono stati convocati, è opportuno che la stessa venga convocata a mezzo lettera raccomandata.-
Si ricorda che la convocazione deve essere ricevuta almeno 5 giorni prima.-
E' obbligatorio prevedere anche la prima convocazione. Questa, perché sia valida, può deliberare unicamente nel caso in cui siano presenti almeno 2/3 dei condomini che rappresentino almeno i 2/3 del valore dell'intero edificio (cioè 666, 66 millesimi).-
Questo doppio quorum è previsto unicamente perché l'assemblea possa considerarsi valida e possa procedere alla discussione dell'ordine del giorno.-
La nomina dell'amministratore, invece, richiede il segu...

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