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Se la proprietà di un immobile è trasferita per effetto di sentenza costitutiva dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, l’acquirente che intenda beneficiare delle agevolazioni “prima casa” ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza?
Trasferimento di immobile ex art. 2932 c.c. e benefici "prima casa"
Nel caso in cui la proprietà di un bene immobile sia stata trasferita per effetto di sentenza costitutiva dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il contribuente che intenda beneficiare delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa è esonerato dall’obbligo di dichiarare tale circostanza? (Cassazione civile , sez. trib., 04 ottobre 2006, n. 21379) Con la sentenza in esame, accogliendo il ricorso dell’amministrazione finanziaria, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’obbligo del contribuente di rendere la dichiarazione di possesso dei requisiti indicati dalla legge per godere del beneficio fiscale della “prima casa” (prevista, a pena di decadenza, dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 168/1982 e successive modifiche). Secondo il giudice di secondo grado detta disciplina non si estenderebbe anche al caso di trasferimento del diritto a seguito di sentenza del giudice (articolo 2932 cc), sia per la tassatività di tali previsioni, che per la mancanza di un’apposita norma, in tal senso. Di diverso avviso la Suprema Corte, la quale ha premesso che l’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” è sempre subordinata alla dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, da rendere contestualmente all’atto di acquisto oggetto di registrazione; pertanto, in assenza di detta dichiarazione, l’acquirente decade dal beneficio. Secondo la Corte detto obbligo non è incompatibile con l’azione ex art. 2932 c.c., potendo il contribuente effettuare la dichiarazione al momento della registrazione della sentenza.
Cassazione civile , sez. trib., 04 ottobre 2006, n. 21379 Fatto
1. Sulla base della sentenza del Tribunale, con la quale veniva trasferito, ai sensi dell'art. 2932 c.c.., la proprietà di un villino a favore della signora C.B., l'Ufficio del Registro di Latina notificava alla medesima un avviso di liquidazione con il quale richiedeva, in applicazione dell'art. 1, parte 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, il pagamento di una somma per imposta di registro ed accessori (aliquota dell'8%). La contribuente impugnava l'avviso, davanti alla C.T.P. di Latina affermando che l'Ufficio avrebbe dovuto applicare l'aliquota del 4% perchè sussistevano tutte le condizioni per accedere alle c.d. agevolazioni prima casa, di cui alla L. n. 168 del 1982 e successive modifiche. L'Ufficio controdeduceva affermando che nella sentenza del Tribunale, con la quale era stato effettuato il trasferimento coattivo del bene, mancava la dichiarazione del contribuente di possedere i requisiti richiesti dalla legge per godere del beneficio fiscale, dichiarazione dovuta a pena di decadenza e da rendere contestualmente all'atto di acquisto oggetto di registrazione. La C.T.P. accoglieva il ricorso del contribuente. Secondo la Commissione, nella specie, trattandosi di trasferimento per atto dell'autorità giudiziaria, era preclusa al compratore la possibilità di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, contestualmente "all'atto di acquisto". 2. L'Ufficio proponeva appello sostenendo che il compratore avrebbe potuto e dovuto effettuare la dichiarazione di sua competenza subito dopo la pronuncia della sentenza, che egli era obbligato a far registrare. La C.T.R., del Lazio respingeva il gravame. Secondo il giudice dell'appello, la sanzione della decadenza stabilita dalla L. n. 168 del 1982, art. 1, per la mancata dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per godere del beneficio, non si estenderebbe al caso del trasferimento dei diritti a seguito di sentenza del giudice, per la tassatività di tali previsioni e per la mancanza di una apposita regola legislativa, in tal senso. 3. Avverso tale pronuncia, il ministero delle Finanze propone ricorso per Cassazione, sostenuto da due motivi. La contribuente, signora C.B., resiste con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, e succ. modifiche) il Ministero deduce che la disposizione richiamata richiede che "nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel Comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma". Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn. 6721/95, 5717/96 e 1255/97) la dichiarazione del contribuente sarebbe necessaria per godere delle agevolazioni. Dal caso specifico, riguardante il trasferimento dell'immobile per mezzo di un atto del giudice, quale la sentenza è, non potrebbe derivare un'abrogazione della previsione che impone, obbligatoriamente la predetta dichiarazione, ponendola a carico del contribuente, ma solo uno spostamento temporale della stessa, dal momento dell'acquisto a quello della. registrazione. Tale momento, infatti, in questo caso, tornerebbe nel pieno controllo delle parti. La diversa opinione, invece, porrebbe gli Uffici in una situazione di incertezza, contraria ai principi di efficienza e razionalità dell'attività amministrativa. 2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta: la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6; e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) il Ministero deduce che la C.T.R. avrebbe errato invocando la disciplina delle sanzioni, del tutto fuori luogo nella specie, laddove la legge stabilirebbe il principio di decadenza, conseguente al mancato adempimento di un onere, non già la loro applicazione per l'inottemperanza ad un obbligo. 3. Il ricorso, che è fondato, deve essere accolto. 3.1. I due motivi, tra di loro strettamente connessi, esigo...

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