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Se la sanzione amministrativa irrogata al nuovo proprietario è leggittima anche quando la data di realizzazione dell'abuso sia certamente anteriore all'acquisto dell'immobile.-
Sanzioni in materia edilizia seguono l’oggetto
TAR Campania-Napoli, sez. IV, sentenza 08.03.2007 n° 1608 ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=85&idu=6324" Alessandro Del Dotto)

Premesso e non concesso che sia possibile evincere dagli atti di causa che la data di realizzazione dell’abuso sia certamente anteriore a quella di acquisto, ciò non vale ad escludere la legittimità della sanzione amministrativa irrogata all’attuale proprietario.
Le sanzioni amministrative in campo edilizio infatti, sulla scorta della finalità preminente di ripristino della legalità, vengono applicate sulla base dei principi di obbligatorietà, tipicità e vincolatezza; conseguentemente, la relativa imputazione avviene - contrariamente a quanto sostenuto in memoria da parte ricorrente - in termini di responsabilità oggettiva (tanto che la sanzione segue l'immobile, applicandosi anche al proprietario attuale ed essendo trasmissibile agli eredi), né occorre espressa, specifica o diversa valutazione di ulteriori interessi pubblici contrari.
In particolare, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, è indifferente ai fini della legittimità della sanzione per un abuso edilizio l'individuazione dell'effettivo responsabile dell'abuso, perché le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e all'art. 34 per il loro carattere ripristinatorio.
Così ha concluso il T.A.R. campano, respingendo il ricorso giurisdizionale di un soggetto il quale si era visto applicare una sanzione amministrativa per abuso edilizio con riferimento ad una fattispecie compiutasi sotto la precedente proprietà (dante causa del ricorrente, n.d.r.) e nella quale il promotore del ricorso contestava, appunto, la propria legittimazione passiva quale destinatario di una sanzione che – si diceva – non è stata da questo materialmente commessa.
Senza accogliere le doglianze lamentate dal ricorrente, il T.A.R. Campania Napoli ha, fra l’altro, sottolineato l’oggettività della sanzione, con ciò intendendo riferirsi alla sua intrinseca natura di misura sanzionatoria pars specificamente ripristinatoria e pars generalmente rivolta all’affermazione del principio di legalità.
Altrimenti detto, la sanzione segue la proprietà oggetto di abuso e non anche il proprietario ovvero il materiale esecutore dell’abuso.
Su tale ultimo punto, infatti, l’avente causa avrà modo di rivalersi sul precedente proprietario o dante causa ricorrendo agli strumenti del diritto civile, in materia di compravendita e vizi (latu sensu) della cosa venduta; in questo, in effetti, il diritto amministrativo non è opportuno si sostituisca al diritto privato, altrimenti incorrendo la p.a. procedente ogni volta nell’onere di dover seguire l’intera “filiera” dei proprietari o aventi diritto sulle proprietà immobiliari.
(Altalex, 19 aprile 2007. Nota di  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idstr=85&idu=6324" Alessandro Del Dotto)





T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione IV
Sentenza 8 marzo 2007, n. 1608
(Pres. Pugliese, Est. Pisano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. IV di Napoli, composto dai signori magistrati:
Dott. Eduardo Pugliese Presidente Dott.Leonardo Pasanisi Componente Dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.11459/2003 proposto da A. U., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.Enrico Stassano, presso il cui studio in Napoli, via Nicolardi 59, elettivamente domicilia;
CONTRO
il COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso notificato, dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d'Oranges e Bruno Crimaldi, dell'Avvocatura Municipale, presso la cui sede in P.zzo S.Giacomo,è elettivamente domiciliato;
PER L'ANNULLAMENTO,
- della disposizione n.1823 del 30/6/2003 – contenzioso amministrativo 2569/99 notificato il 22.9.2003 contenente la sanzione pecuniaria di euro 1000,00 per la realizzazione di opere abusive consistenti in un soppalco di circa 9 mq impostato a circa mt.2,70 dal calpestio ed a mt.1,60 dalla copertura.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti di causa ed in particolare le memorie conclusionali di parte ricorrente e dell’ammi...

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