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QUESITO N. 209: È consentito a parte venditrice alienare la nuda proprietà di un bene immobile separatamente rispetto alla parte cui spetta il diritto di usufrutto?
Quesito n. 209: È consentito a parte venditrice alienare la nuda proprietà di un bene immobile separatamente rispetto alla parte cui spetta il diritto di usufrutto?
Con l’usufrutto il proprietario trasferisce all’usufruttuario il diritto (reale) di godere della cosa, facendone però salva la sostanza e la destinazione economica (art. 981 c.c).-
L’usufrutto costituisce diritto reale di godimento sul bene da intendersi quale forma di affrancazione rispetto al diritto di proprietà costituito sul bene stesso. Infatti, l’usufruttuario è considerato possessore della cosa (art. 982 c.c.) e tale diritto gli consente di goderne autonomamente e pienamente salvi i limiti anzidetti (sostanza e destinazione economica) previsti dal primo comma dell’art. 981 c.c.-
La costituzione dell’usufrutto comporta, pertanto, una limitazione ai poteri concessi al proprietario sul bene rispetto a quanto previsto dall’art. 832 c.c. che attribuisce a quest’ultimo un “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Le limitazioni conseguenti alla scissione tra proprietà e possesso sul bene non escludono però che il nudo proprietario possa comunque alienare il bene immobile a terzi restando fermo il diritto dell’usufruttuario di goderne fino all’estinzione del proprio diritto (art. 1014 c.c.).-
A corollario di quanto esposto si evidenzia che: “il titolare del diritto di nuda proprietà su di un bene nell’ipotesi in cui trasferisca tale diritto a terzi (a titol...
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