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QUESITO N. 231: Può il comodante agire in via esecutiva contro il comodatario che non ha pagato le spese condominiali a cui si era precipuamente obbligato in virtù di comodato modale?
Quesito n. 231: Può il comodante agire in via esecutiva contro il comodatario che non ha pagato le spese condominiali a cui si era precipuamente obbligato in virtù di comodato modale?

Al fine di dare una risposta esaustiva al sopraindicato quesito, occorre preliminarmente operare un necessario distinguo tra la locazione e il comodato.-
Infatti, mentre con il primo contratto, il locatore si obbliga a far godere al conduttore una cosa mobile o immobile per un dato periodo di tempo verso un certo corrispettivo, con il comodato, invece, il comodante consegna al comodatario una res, affinché se ne serva per un uso determinato o entro un certo termine, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta alla scadenza di esso.-
Emerge a chiare lettere dalla lettura comparata degli artt. 1571 c.c. – 1803 c.c. che siamo in presenza di due istituti notevolmente differenti, con risvolti pratici e giuridici diametralmente opposti.-
E, infatti, mentre la locazione è un contratto oneroso, ove la controprestazione del conduttore ( pagamento del canone locatizio e delle spese ordinarie) costituisce un vero corrispettivo a fronte della detenzione del bene, il comodato, invece, è un contratto essenzialmente gratuito, che viene stipulato dal comodante a titolo di cortesia.-
Questa netta differenziazione tra istituti si assottiglia, però, allorquando al comodato venga apposto un modus ( ad es: pagamento delle spese condominiali).-
Siamo in questo caso in presenza di un comodato modale, ove l’onere a carico del comodatario è costituito da una obbligazione accessoria che però non deve mai assurgere a corrispettivo della prestazione, al fine di evitare che dietro la parvenza del comodato possa invece dissimularsi un contratto di locazione. ( Cass. N. 4876/97; Cass. N. 9718/90; Cass. N. 2091/85; Cass. N. 2151/84.).-
Altre differenze tra i due contratti esistono anche per quanto concerne il momento della conclusione del rapporto, quando cioè l'immobile deve essere restituito al suo legittimo proprietario, sia esso locatore o comodante, e tale restituzione non avviene.-
In caso di mancata spontanea riconsegna dell'immobile da parte del conduttore e/o del comodatario alla scadenza del contratto, le azioni giudiziarie esperibili dal proprietario sono diverse. In materia di locazione, il locatore può esperire la cosiddetta azione di "sfratto per finita locazione".-
Se si è invece in presenza di comodato, il comodante può chiedere la restituzione del bene o con un’azione contrattuale di natura obbligatoria o con un’azione di rivendica.-
Ci si chiede, allora, quale azione possa esperire il comodante, qualora il comodatario non adempia all’obbligo di pagare le spese condominiali, così come espressamente sancito alla stipula del contratto di comodato.-
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