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QUESITO N. 233: A chi spetta la bonifica di un terrenosu cui insistono strutture costruite con materiale inquinante.
Quesito n. 233: A chi spetta la bonifica di un terrenosu cui insistono strutture costruite con materiale inquinante.

La disciplina concernente la bonifica degli immobili costruiti con materiali inquinanti è stata riordinata solo di recente con il D. Lgs. 152/2006, il quale tuttavia detta delle norme non sempre del tutto chiare.
Nel caso che ci occupa, lo stesso venditore non era a conoscenza della circostanza che l’immobile fosse stato costruito con sostanze inquinanti.
Primo problema è quello di accertare se la proposta fosse in questo caso da considerarsi conforme nonostante la presenza di vizi non fosse menzionata all’interno della proposta. Viene in rilievo in primo luogo la circostanza già menzionata che il venditore non era a conoscenza della presenza dei materiali inquinanti all’interno della struttura. In primo luogo è da escludere la possibilità di configurare tale circostanza come vizio della cosa, in quanto nel caso di specie, pur trattandosi di “vizi” che non erano facilmente riconoscibili, gli stessi non erano stati occultati dal venditore; per giurisprudenza costante infatti l’occultamento dei vizi “esige una particolare attività illecita del venditore stesso diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa” (Cass. 10 settembre 1974, n. 2471). Tale conclusione è corroborata anche da recente giurisprudenza di merito: “la presenza di amianto in sé non costituisce un vizio della cosa, tenuto presente che la normativa non vieta la presenza di detto materiale in manufatti risalente alla data di entrata in vigore della legge 257/92 ma si limita ad imporne, ove ne ricorrano i presupposti (si vedano i decreti legislativi 277/91 e ora il decreto legislativo 257/2006), la valutazione del rischio o comunque la gestione al punto di evitarne l’offensività o di limitarla, nei limiti accettabili previsti dal legislatore” (Tribunale di Milano, 27 settembre 2006). Non sussistendo il vizio, non può essere quindi ritenuta difforme la proposta, poiché la difformità attiene alla modificazione di patti o clausole, ovvero ad elementi essenziali del contratto stesso.
Profilo sicuramente più problematico è quello che concerne invece la responsabilità per l...

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